Compensazione eccepita su credito ceduto dopo le preclusioni richiede rimessione in termini (Cass. civ. Sez. I n. 19395 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di compensazione che amplia il thema decidendum è eccezione in senso stretto e deve essere proposta entro le preclusioni assertive. Se il fatto costitutivo sopravviene alle preclusioni, la relativa deduzione è ammissibile solo previa motivata applicazione della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, cod. proc. civ. Il giudice che operi la compensazione senza verificare l’operatività di tale istituto viola i principi sul maturare delle preclusioni e le garanzie difensive del giusto processo. L’istituto sostituisce, dopo la riforma del 2009, il previgente art. 184-bis cod. proc. civ.

Il Fatto

Il contenzioso origina dall’opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dal ricorrente nei confronti della controparte per il corrispettivo della cessione di una quota indivisa di comproprietà di un’opera d’arte, in forza di scrittura privata. L’opponente ha chiesto la risoluzione per inadempimento del contratto di cessione e, in via riconvenzionale, la condanna dell’opposto al pagamento della penale ivi prevista.

Nel corso del giudizio di primo grado l’opponente ha dedotto l’estinzione del debito per compensazione legale con un credito di terzi, a lei ceduto nelle more successivamente. Il Tribunale ha respinto le istanze cautelari, ha ritenuto operabile la compensazione e ha revocato il decreto, condannando l’opposto al pagamento di un importo ridotto. La Corte d’appello ha confermato integralmente la decisione. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, articolato in due parti, censura l’erronea applicazione dell’istituto della compensazione sia sul piano processuale, per tardività dell’eccezione, sia sul piano sostanziale. La Corte ne accoglie la prima parte, ritenendola fondata.

Il percorso argomentativo muove dal regime delle preclusioni assertive e istruttorie dettato dal combinato disposto degli artt. 167, 180 e 183 cod. proc. civ., applicabili ratione temporis, prima della riforma introdotta con il d.lgs. n. 149/2022. In forza di tali norme i fatti costitutivi delle eccezioni in senso stretto, quali è pacificamente l’eccezione di compensazione ex art. 1242, primo comma, cod. civ., devono essere dedotti con la comparsa di costituzione venti giorni prima dell’udienza di prima comparizione oppure, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, con l’atto di opposizione stesso, assumendo l’opponente solo formalmente la veste di attore ma sostanzialmente quella di convenuto.

La Corte esclude che dall’orientamento inaugurato da Cass. Sez. Un. n. 12310 del 2015 possa trarsi l’ammissibilità della modifica della domanda o dell’eccezione quando essa non si fondi su fatti già sorti e già dedotti in atti. Nella specie, osserva il Collegio, il fatto costitutivo dell’eccezione di compensazione, ossia la cessione del credito in favore dell’opponente, è pacificamente sopravvenuto al maturare delle preclusioni assertive e istruttorie.

Pertanto esso poteva essere considerato agli effetti della decisione solo previa motivata applicazione dell’istituto generale della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, cod. proc. civ., posto a tutela dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo. Dopo la riforma del 2009, precisa la Corte, tale istituto deve ritenersi abbia sostituito il previgente art. 184-bis cod. proc. civ., come affermato da una consolidata giurisprudenza di legittimità, ivi richiamata.

La sentenza impugnata, rileva il Collegio, non fa alcun cenno alla necessità di una applicazione motivata di tale istituto, essendosi limitata a confermare la scelta del giudice di prime cure di considerare tempestiva l’eccezione e di operare la compensazione. L’accoglimento di tale censura assorbe le ulteriori ragioni. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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