Trattenimento dello straniero: il giudice deve verificare d’ufficio la manifesta illegittimità dell’espulsione (Cass. civ. Sez. I n. 6019 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il sindacato giurisdizionale sulla convalida del trattenimento del cittadino straniero non si esaurisce nella verifica delle condizioni giustificative della misura, ma si estende all’esistenza e all’efficacia del decreto di espulsione che ne costituisce il presupposto, nonché alla verifica della sua manifesta illegittimità. Tale controllo va effettuato d’ufficio dal giudice di pace, a prescindere dall’impugnazione del decreto da parte dello straniero, coerentemente con l’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, che impone al Questore di trasmettere gli atti, tra cui il provvedimento espulsivo. Nel giudizio di legittimità, ove la decisione impugnata si fondi su una pluralità di rationes decidendi autonome, ciascuna sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non censuri specificamente una di esse.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, era destinatario di un decreto di espulsione e di un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. In seguito all’inottemperanza a tale ordine, l’autorità amministrativa adottava un nuovo decreto di espulsione e ne disponeva il trattenimento presso un centro di permanenza per il rimpatrio, misura convalidata dal giudice di pace.

Su richiesta della Questura, motivata dalla difficoltà di identificazione dello straniero e di ottenimento dei documenti di viaggio, il giudice di pace disponeva la proroga del trattenimento. Il provvedimento era impugnato per cassazione con due motivi: la mancanza di prova delle gravi difficoltà previste dall’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 e l’indebito rifiuto di esaminare la manifesta illegittimità del procedimento di espulsione presupposto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo. La motivazione del decreto impugnato era redatta per relationem rispetto a due atti distinti: il verbale di udienza e le argomentazioni della Questura. Emergono così due rationes decidendi autonome, ciascuna idonea a sorreggere la decisione: l’impossibilità per la pubblica amministrazione di sollecitare gli Stati stranieri e gli ostacoli frapposti dallo straniero alla propria identificazione.

La Corte rileva che la ratio fondata sul richiamo al verbale è stata censurata come violazione di legge, mentre quella che richiama le motivazioni dell’amministrazione non è stata attaccata per difetto assoluto di motivazione. Richiamando le Sezioni Unite n. 7931 del 2013 e le successive Cass. n. 4293 del 2016 e Cass. n. 16314 del 2019, il Collegio afferma che, quando la decisione poggia su più ragioni autonome, la resistenza di una sola all’impugnazione rende ultronea la verifica delle ulteriori censure. Il primo motivo è pertanto inammissibile.

Il secondo motivo è invece accolto. Il giudice di pace aveva escluso ogni rilievo della mancata impugnazione dei decreti di espulsione. La Corte ribalta l’impostazione: il sindacato sulla convalida non si limita alle condizioni dell’art. 13, comma 4-bis, e dell’art. 14, primo comma, d.lgs. n. 286 del 1998, ma si estende all’esistenza e all’efficacia del provvedimento espulsivo e alla verifica della sua manifesta illegittimità, quale indefettibile presupposto della privazione della libertà personale.

Sul punto richiama Cass. n. 17407 del 2014 e la conforme Cass. n. 7841 del 2019. L’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 impone al Questore di trasmettere copia degli atti, tra i quali il decreto di espulsione, ai fini della verifica di legittimità, che va effettuata d’ufficio, anche in mancanza di impugnativa dello straniero.

La fondatezza del secondo motivo comporta la cassazione senza rinvio del provvedimento, essendo ormai decorso il termine perentorio entro cui la proroga doveva essere disposta. Quanto alle spese, il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è soccombente un’amministrazione statale: non vi è luogo a regolazione, dovendo il difensore liquidare il compenso con istanza al giudice di pace di Torino, ai sensi degli artt. 82 e 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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