Opposizione agli atti esecutivi: onere di allegare la conoscenza dell’atto viziato (Cass. civ. Sez. III n. 19932 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Chi propone opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. ha l’onere di allegare e provare il momento in cui ha avuto conoscenza, legale o di fatto, dell’atto esecutivo che assume viziato, nonché degli atti conseguenti, ivi compreso l’ultimo. Se l’opponente invoca la nullità di un atto presupposto per difetto di notificazione, l’opposizione è tempestiva solo se dimostra quando è venuto a conoscenza della mancata comunicazione e della relativa nullità e se la propone entro venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza. In difetto di tale allegazione probatoria, l’opposizione tardiva è inammissibile e la relativa censura resta preclusa.
Il Fatto
Una società aveva proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva disposto la prosecuzione delle operazioni di vendita di un immobile industriale. Il Tribunale, nel contraddittorio con la controricorrente e nella contumacia del creditore intervenuto e dell’aggiudicatario, aveva rigettato l’opposizione con sentenza, rilevandone la tardività.
Il fallimento della società, dichiarato dopo l’emanazione di quel provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione. La controricorrente ha resistito; gli intimati non si sono costituiti. Il ricorso è stato trattenuto per la decisione in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto un difetto di forma: il ricorso si articola in un motivo unico e promiscuo, senza esatta individuazione delle norme sostanziali e processuali asseritamente violate. Il vizio di per sé non consentirebbe il superamento dei requisiti di legge.
Nel merito, il ricorso non si confronta con la ragione decisoria posta a fondamento della sentenza impugnata, costituita dalla tardività dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. Il Tribunale aveva accertato che l’opponente era a conoscenza della pendenza della procedura esecutiva già dai primi mesi del 2017, in ragione di un’istanza di accesso agli atti accolta in data 24.01.2017.
Davanti a tale accertamento, la parte ricorrente non ha specificato le ragioni della propria inerzia difensiva, limitandosi a dedurre di aver appreso solo nel maggio 2019 dell’emanazione dell’ordinanza di vendita, senza spiegare il lungo periodo di inattività tra il gennaio 2017 e il maggio 2019.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento: Cass. n. 6487 del 17.03.2010 e Cass. n. 7051 del 09.05.2012. Da tali precedenti discende che l’opponente deve allegare e provare quando è venuto a conoscenza dell’atto presupposto nullo e di quelli conseguenti, e che l’opposizione deve essere proposta entro il termine di venti giorni da tale conoscenza. I relativi oneri di allegazione non risultano soddisfatti.
Pertanto le censure sulla tempestività dell’opposizione sono dichiarate inammissibili, prima che infondate. Ne consegue la preclusione dell’esame delle doglianze sull’eccessiva riduzione del prezzo di vendita, peraltro inadeguate rispetto agli artt. 586 e 591 cod. proc. civ. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.