Assegno non trasferibile: responsabilità banca trattaria e diligenza (Cass. civ. Sez. I n. 19392 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di pagamento di un assegno di traenza munito di clausola di non trasferibilità a soggetto non legittimato, la responsabilità della banca emittente/trattaria non può essere affermata per non aver essa verificato l’autenticità della firma di traenza o la regolarità formale del titolo oggetto di controllo che compete alla sola banca negoziatrice. Il comma 2 dell’art. 43 R.D. n. 1736/1933 va letto distinguendo gli oneri di diligenza professionale esigibili dalla banca trattaria da quelli esigibili dalla banca negoziatrice. La trattaria risponde dei controlli che le sono propri — numero dell’assegno, corrispondenza della somma e del nome del prenditore — mentre la negoziatrice, sola in condizione di farlo, deve identificare e controllare l’autenticità della firma di chi immette il titolo nel circuito di pagamento. La check truncation rileva nei soli rapporti tra banche e non modifica la disciplina dei titoli di credito rispetto ai terzi.

Il Fatto

Una società fornitrice di energia elettrica, convenuta davanti al Giudice di Pace per il pagamento di un conguaglio di poco superiore a 4.600,00 euro, ha chiamato in causa la banca emittente l’assegno di traenza non trasferibile che la stessa aveva spedito al proprio cliente e che questi non aveva mai ricevuto. La banca ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in giudizio la banca negoziatrice del titolo.

Il Giudice di Pace ha condannato la società al pagamento e ha respinto la domanda di manleva verso la banca emittente. Il Tribunale di Avellino, in appello, ha invece accolto la manleva, ritenendo la banca emittente responsabile per non aver provato l’assenza di falsificazione della firma di traenza né il diligente controllo formale del titolo. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. La Corte ricorda che l’assegno di traenza è quello che una banca autorizza taluno a sottoscrivere sulla banca stessa, inviandogli un modulo predisposto per il pagamento in favore del traente o di altro beneficiario. La sua circolazione e il suo pagamento, quando munito di clausola di non trasferibilità, sono regolati dalla disciplina dell’assegno bancario non trasferibile, cioè dall’art. 43 R.D. n. 1736/1933.

Il comma 1 di tale disposizione stabilisce che l’assegno non trasferibile può essere pagato soltanto al prenditore, o accreditato sul suo conto, e che il prenditore non può girarlo se non a un banchiere per l’incasso, con divieto di ulteriori girate. Il comma 2 prevede che chi paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento.

La Corte precisa che l’espressione «colui che paga» riguarda sia la banca trattaria sia la diversa banca cui l’assegno sia stato girato per l’incasso. La banca negoziatrice è tenuta, essendo la sola in condizione concreta di farlo, a identificare e controllare l’autenticità della firma di chi immette il titolo nel circuito. La banca emittente/trattaria può e deve invece effettuare un controllo limitato al numero dell’assegno, alla corrispondenza della somma e del nome del prenditore effettivo con quello del beneficiario. In caso di pagamento a soggetto non legittimato, il traente può agire verso la trattaria e/o verso la negoziatrice, secondo le modalità di negoziazione e i doveri di diligenza concretamente violati, con responsabilità contrattuale ex lege o da contatto sociale qualificato.

Nel caso esaminato, il Tribunale ha addebitato alla banca emittente la mancata prova sulla falsificazione della firma di traenza e sul controllo di regolarità formale, oneri che competevano alla sola negoziatrice. Il secondo motivo, relativo all’interpretazione di una clausola convenzionale riferita ad assegni negoziati presso filiali della banca emittente, resta assorbito, essendo pacifico che l’assegno era stato negoziato presso altro sportello e per importo superiore a quello previsto. La Corte cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Avellino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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