Imposta sulle scommesse: soggettività passiva del bookmaker estero e solidarietà paritetica (Cass. civ. Sez. V n. 19425 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta unica su concorsi pronostici e scommesse, il soggetto passivo è chiunque gestisca l’attività di gioco, anche per conto di terzi e anche in assenza o inefficacia della concessione ministeriale. La responsabilità del bookmaker permane per tutti i periodi d’imposta, mentre quella del titolare di ricevitoria operante per conto di soggetti privi di concessione è esclusa per le sole annualità anteriori al 2011, non essendo allora possibile la traslazione del carico tributario. La solidarietà tra titolare di ricevitoria e bookmaker è di tipo paritetico e non dipendente, con la conseguenza che la rivalsa non è regolata dall’art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, che presuppone un’obbligazione riferibile esclusivamente all’obbligato principale.
Il Fatto
Una società bookmaker con sede a Malta riceveva un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione richiedeva maggiori tributi, interessi e sanzioni per operazioni di gioco raccolte in Italia nel 2009 attraverso una rete di ricevitorie prive di concessione. La società impugnava l’atto e la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.
In appello la Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva le doglianze della contribuente ed escludeva la soggettività passiva della bookmaker per le annualità anteriori al 2011. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 3 del d. Lgs. n. 504 del 1998.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto l’istanza di discussione in pubblica udienza, richiamando il consolidato indirizzo per cui il collegio può escludere in via discrezionale i presupposti della trattazione pubblica quando i principi da applicare sono ormai assestati. Il tema, osserva il Collegio, non è nuovo: è stato affrontato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27 del 2018 e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza 26 febbraio 2020 in causa C-788/18, proprio relativa alla stessa bookmaker.
Il punto di partenza è la disposizione interpretativa del 2010. L’art. 1, comma 66, lett. a), della legge n. 220 del 2010 ha stabilito che l’imposta è comunque dovuta anche quando la raccolta avvenga in assenza o in caso di inefficacia della concessione; la lett. b) ha qualificato soggetto passivo chiunque gestisca, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse, prevedendo la solidarietà del soggetto per conto del quale l’attività è esercitata.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di tali norme nella sola parte in cui assoggettano all’imposta, per le annualità anteriori al 2011, le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. La ragione risiede nell’impossibilità per la ricevitoria di traslare il tributo, essendosi già cristallizzata l’entità delle commissioni pattuite prima della legge n. 220 del 2010, con violazione dell’art. 53 Cost.
Da qui la conseguenza: per le annualità antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker, con o senza concessione, in forza della combinazione degli artt. 3 del d. Lgs. n. 504 del 1998 e 1, comma 66, lett. a), della legge n. 220 del 2010, non intaccati dalla pronuncia costituzionale. Per i periodi successivi, invece, la ricevitoria può rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni per trasferire il carico fiscale sul bookmaker.
Quanto alla solidarietà, la Corte ribadisce che essa è paritetica e non dipendente: l’art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 attribuisce la rivalsa solo a chi è obbligato per fatti o situazioni esclusivamente riferibili ad altri, sicché non opera quando il coobbligato risponde per un fatto proprio. La CTR ha dunque errato nell’escludere la soggettività passiva della bookmaker. Il testo richiama sul punto la giurisprudenza civile (Cass. n. 15731 del 2015) e penale (Cass. n. 25439 del 2020), oltre alle pronunce di legittimità del 2021 in tema. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione.
Nota della Redazione
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