Collazione dell’azienda donata indiretta al valore dell’apertura della successione (Cass. civ. Sez. II n. 2370 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di azione di riduzione, la collazione per imputazione di un’azienda oggetto di donazione indiretta non segue i criteri dei singoli beni che la compongono, ma va effettuata alla stregua del valore che l’azienda assume quale complesso unitario organizzato per fini produttivi al tempo dell’apertura della successione, ai sensi dell’art. 747 cod. civ.. Tale principio opera anche per la verifica della lesione della quota di legittima. Il giudice di merito che valuti la prova presuntiva compie un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità; la censura per vizio di motivazione deve far emergere l’assoluta illogicità del ragionamento, non prospettare un convincimento diverso. Il motivo che lamenti l’acritica adesione alle conclusioni del CTU o la violazione di norme sostanziali è inammissibile se non rispetta il canone di autosufficienza e specificità del ricorso.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla domanda con cui un’erede ha convenuto in giudizio il fratello innanzi al Tribunale, chiedendo accertarsi la lesione della propria quota di legittima e la riduzione delle disposizioni testamentarie, oltre alla declaratoria del carattere simulato dell’intestazione di un’azienda casearia trasferita senza corrispettivo al convenuto.
Dopo l’esito sfavorevole dei primi gradi e la cassazione con rinvio della decisione d’appello, la Corte d’appello di Bologna, in sede di rinvio, ha accertato la natura di donazione indiretta dell’azienda e di un podere, recependo le conclusioni del CTU sulla stima dei beni. La ricorrente ha impugnato la decisione per la parte relativa alla valutazione del compendio aziendale e delle scorte; il controricorrente ha proposto ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale censura il mancato accertamento della consistenza del magazzino aziendale al 1957, assumendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare l’azienda con riferimento alla data della sua attribuzione in liberalità. La Corte supera la censura ricordando che, in sede di divisione ereditaria, la collazione per imputazione di un’azienda resta sottratta ai criteri dei singoli beni che la compongono ai sensi degli artt. 746 e 750 cod. civ. e va effettuata considerando il valore del complesso unitario al momento dell’aperta successione ex art. 747 cod. civ.
Operando tale principio anche per la verifica della lesione della quota di legittima, la stima doveva essere riferita alla data del decesso e non all’anno 1957. Ne deriva che il mancato recepimento delle deduzioni sull’esistenza delle scorte al momento della donazione non integra vizio della decisione impugnata. Per la stessa ragione è privo di pregio il secondo motivo, che lamenta l’omessa valorizzazione delle circostanze oggetto di confessione in sede di interrogatorio formale: quei fatti non potevano assumere rilevanza ai fini di una stima ancorata a una diversa data.
La Corte ribadisce inoltre che spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di ricorrere alle presunzioni semplici, individuare i fatti posti a fondamento del processo logico e apprezzarne la rispondenza ai requisiti di legge; tale apprezzamento, se adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. Il vizio di motivazione non può risolversi nella mera prospettazione di un convincimento diverso, e la mancata valutazione di un singolo elemento indiziario non integra di per sé l’omesso esame di un fatto decisivo.
Quanto ai motivi sulla motivazione apparente, la Corte osserva che la decisione impugnata espone un percorso argomentativo completo, univoco e immune da affermazioni inconciliabili, richiamando la lettura restrittiva dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. come minimo costituzionale. Il ricorso che denuncia l’acritica adesione alle conclusioni del CTU deve invece indicare specificamente i passaggi criticati della relazione, trascrivendone i contenuti salienti: la ricorrente è venuta meno a tale onere di autosufficienza.
Il ricorso incidentale, anch’esso affidato a quattro motivi, ripropone censure sulla valenza indiziaria delle dichiarazioni del donante e sulla prova presuntiva, ma scade nella ricostruzione alternativa delle circostanze fattuali e nella critica del merito. La Corte esclude la violazione dell’art. 2729 cod. civ. e respinge entrambi i ricorsi, compensando integralmente le spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.