Inammissibile il ricorso che non censura la statuizione di inammissibilità (Cass. civ. Sez. III n. 26983 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che non censuri specificamente la statuizione di inammissibilità pronunciata dal giudice d’appello non ha interesse a dolersi delle argomentazioni ulteriori, svolte ad abundantiam, con le quali quel giudice abbia confermato la nullità dell’atto introduttivo. La parte che si sia spogliata della potestas iudicandi rende irrilevante ogni ulteriore rilievo, con la conseguenza che l’impugnazione della sola argomentazione accessoria è inammissibile per difetto di interesse. Analogamente è inammissibile la censura che non si correli alla ratio decidendi, fondata sulla nullità anche dell’atto di citazione in rinnovazione e sulla perentorietà del termine concesso.
Il Fatto
Una società conveniva avanti al Giudice di pace una società di telefonia per sentir dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento, con risarcimento dei danni. Il Giudice di pace, rilevata la mancata costituzione della convenuta, dichiarava la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza del petitum, concedendo termine per l’integrazione della domanda. Notificato l’atto di citazione in rinnovazione e costituitasi la convenuta, il Giudice di pace dichiarava la nullità della rinnovazione e disponeva la cancellazione della causa dal ruolo.
Proposto gravame, il Tribunale rigettava l’appello, dichiarando inammissibile il motivo volto a censurare la nullità del primo atto di citazione, non impugnata specificamente, e comunque infondato; rilevava inoltre la nullità anche dell’atto in rinnovazione e la perentorietà del termine, con conseguente estinzione del giudizio. La società attrice ricorreva per cassazione con tre motivi; l’intimata non svolgeva attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, in quanto connessi, e li dichiara inammissibili. In via preliminare dà atto che il file della sentenza impugnata depositato è duplicato informatico privo della stampigliatura dei dati di pubblicazione; richiamando Cass. n. 12971 del 2024, ribadisce che l’onere di deposito della copia autentica è assolto anche con il duplicato informatico, che ha il medesimo valore giuridico dell’originale. L’impugnazione è pertanto tempestiva, essendo il ricorso notificato in data che si palesa tempestiva rispetto al termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.
Quanto al primo motivo, il giudice d’appello aveva dichiarato inammissibile la censura relativa alla nullità del primo atto di citazione, non fatta oggetto di specifica impugnazione. La ricorrente non ha idoneamente censurato tale statuizione, limitandosi a richiamare il secondo motivo d’appello. Per effetto della declaratoria d’inammissibilità in rito, il giudice di secondo grado si è spogliato della potestas iudicandi: la successiva affermazione di infondatezza del motivo, “ad ogni modo”, costituisce mera argomentazione ad abundantiam, non rilevante ai fini decisori (cfr. Cass., Sez. Un., n. 3840 del 2007; Cass. n. 27388 del 2022; Cass. n. 11675 del 2020), sicché l’impugnazione è carente di interesse.
Il secondo motivo non si correla alla ratio decidendi, fondata sul duplice rilievo che anche l’atto di citazione in rinnovazione era carente degli elementi di cui all’art. 163, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., e che il termine per la rinnovazione, per sua natura perentorio, non poteva essere prorogato né ulteriormente concesso. Le contestazioni sull’applicabilità dell’art. 307 cod. proc. civ. sono inammissibili per difetto di interesse, poiché, in mancanza di sanatoria, la domanda avrebbe comunque dovuto essere dichiarata d’ufficio inammissibile, a nulla rilevando le difese di merito della controparte.
Quanto al terzo motivo, la Corte ribadisce che il vizio radicale di motivazione ricorre solo quando il giudice ometta di indicare il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass., Sez. Un., n. 22232 del 2016; Cass., Sez. Un., n. 8053 e n. 8054 del 2014). La motivazione impugnata non presenta tali anomalie e non integra una ipotesi di motivazione apparente, avendo il Tribunale confermato la nullità dell’atto originario e di quello in rinnovazione, espressamente eccepita dalla convenuta, negando il raggiungimento dello scopo. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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