Operazioni soggettivamente inesistenti buona fede e onere comparazione indizi (Cass. civ. Sez. V n. 22575 del 09.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione dell’IVA connessa a operazioni soggettivamente inesistenti, l’amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole dell’operazione finalizzata all’evasione. Sul contribuente incombe la prova contraria di aver agito senza consapevolezza, adoperando la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. A tal fine non assumono rilievo né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita. Il giudice di merito che ometta di comparare gli indizi offerti dall’Ufficio con quelli addotti dal contribuente viola il riparto dell’onere probatorio.
Il Fatto
A seguito di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, l’Agenzia delle entrate ha notificato a una società contribuente, al socio accomandatario e ad altri soci un avviso di accertamento per IVA, sanzioni e interessi relativamente all’anno d’imposta 2012. La ripresa scaturiva dalla contestata partecipazione della società a operazioni soggettivamente inesistenti.
I contribuenti hanno impugnato l’atto davanti alla C.T.P. di Roma, che, previa riunione, ha rigettato i ricorsi. Il socio accomandatario ha proposto appello davanti alla C.T.R. del Lazio, che lo ha accolto ritenendo provata l’inconsapevolezza della partecipazione all’operazione. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dal controricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte prende in esame due motivi, suscettibili di trattazione congiunta per identità delle questioni, entrambi incentrati sulla violazione degli artt. 19, comma 1, e 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e della giurisprudenza comunitaria. L’Ufficio contesta che la C.T.R. abbia ritenuto i contribuenti ottemperanti all’onere probatorio sulla base di circostanze ritenute ininfluenti.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato di legittimità: in materia di detrazione dell’IVA connessa a operazioni soggettivamente inesistenti, l’amministrazione deve provare, anche in via indiziaria, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario, offrendo indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto. Incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito senza consapevolezza dell’evasione, con la diligenza massima esigibile.
La Corte precisa che, a tal fine, non rilevano la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi, richiamando Cass., Sez. 5, n. 24471 del 2022. Applicando tale principio, rileva che la C.T.R. ha fondato la prova dell’inconsapevolezza solo su elementi inidonei, quali i prezzi in linea con il mercato, la regolarità delle scritture contabili e i pagamenti alla consegna con mezzi tracciabili.
Il giudice d’appello, inoltre, non si è confrontato con gli elementi di segno contrario indicati dall’Ufficio, puntualmente descritti nell’avviso di accertamento. Su questo punto il Collegio richiama Cass., Sez. 5, n. 5897 del 2024, relativa all’impugnativa del medesimo avviso di accertamento. I motivi sono pertanto accolti.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché riesamini la controversia e liquidi le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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