Perdite su crediti da operazioni inesistenti e doppia conforme in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 19428 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il disconoscimento della deducibilità delle perdite su crediti è legittimo quando i crediti si riferiscono a operazioni commerciali soggettivamente e oggettivamente inesistenti, poiché tali poste seguono le vicende fiscali dell’operazione da cui originano. Grava sul contribuente, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare l’inesigibilità del credito e la sua concreta irrecuperabilità. In tema di doppia conforme, il ricorrente in cassazione che deduca il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due pronunce e dimostrarne la diversità, a pena di inammissibilità. Il giudice dell’appello può richiamare e fare propria la motivazione del primo giudice, purché il percorso argomentativo risulti chiaramente intellegibile. Il disconoscimento della deduzione di perdite operate in una annualità non preclude all’Amministrazione finanziaria di negare l’utilizzazione delle stesse perdite in un anno successivo.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria effettuava verifiche fiscali nei confronti di una società con riferimento all’anno 2008, concluse con processo verbale di constatazione. Esperito senza esito il procedimento di accertamento con adesione, veniva notificato l’avviso di accertamento con cui si contestavano due rilievi in materia di Ires per un valore dichiarato complessivo di Euro 169.480,00.
La società impugnava l’atto impositivo. Sia la Commissione Tributaria Provinciale sia la Commissione Tributaria Regionale rigettavano le difese della contribuente. Avverso la decisione d’appello la società proponeva ricorso per cassazione con sei motivi, resistito dall’Amministrazione con controriscorso.
La Motivazione della Corte
Con i primi due motivi la ricorrente contestava il disconoscimento delle perdite su crediti per Euro 3.511,00, sostenendo di avere provato l’inesigibilità mediante cambiali protestate. La Corte rileva che i crediti si riferivano a operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti e che, per questa ragione, non potevano essere dedotti fiscalmente.
Il primo motivo è dichiarato inammissibile per la doppia conforme: le decisioni di primo e secondo grado risultano conformi e la contribuente non ne evidenzia le differenze. La Corte richiama il principio secondo cui, nell’ipotesi prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto delle due pronunce dimostrandone la diversità. Il secondo motivo è respinto come infondato, poiché la critica alla decisione d’appello difetta di specificità e la prova delle cambiali protestate non è mai stata allegata né prodotta.
Quanto ai motivi dal terzo al sesto, relativi al disconoscimento dell’utilizzazione di perdite registrate in un anno precedente, la Corte osserva che non è consentito, nel giudizio relativo all’anno 2008, valutare la legittimità dell’accertamento riferito all’anno 2006, per il quale pende separato giudizio. All’Amministrazione non è precluso confermare la propria valutazione negando l’utilizzazione delle perdite nel successivo anno 2008.
La parte avrebbe potuto domandare la sospensione del giudizio in attesa della definitività di quello pregiudicante. La Corte richiama Cass. sez. V, 17.11.2021, n. 34966 e Cass. sez. U, 29.7.2021, n. 21763, secondo cui, quando il giudizio pregiudicante è deciso con sentenza non passata in giudicato, la sospensione non è obbligatoria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., ma può essere disposta in via facoltativa ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.
Le censure sulla deducibilità dei costi e sulla pretesa doppia imposizione sono dichiarate inammissibili, fondandosi su petizioni di principio non supportate da prova. Il ricorso è respinto; le spese seguono la soccombenza e si dà atto dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.