Obblighi informativi Dublino III e nullità del trasferimento dello straniero (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19426 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli obblighi informativi previsti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013 (cd. Dublino III), che devono essere assicurati allo straniero sottoposto a procedimento di trasferimento presso altro Stato membro, sono volti a garantire l’effettività e l’uniformità dell’informazione e del trattamento della procedura in tutto il territorio dell’Unione. La loro inosservanza determina la nullità del provvedimento di trasferimento, senza che rilevi, in senso contrario, l’eventuale conoscenza aliunde acquisita dallo straniero, né la mancata allegazione o dimostrazione di uno specifico vulnus al diritto di azione e difesa. Tali obblighi, pur nell’unitarietà del procedimento, non possono ritenersi né assorbiti né fungibili con quelli disposti dall’art. 10 d.lgs. n. 25/2008 in funzione della domanda di protezione internazionale, dovendo avere a oggetto specifico le domande e le informazioni espressamente indicate negli artt. 4 e 5 del Regolamento. Il loro adempimento va interpretato in termini sostanziali e non formali, sicché la consegna del solo modello C3 non integra l’obbligo di consegna preventiva dell’opuscolo informativo comune.

Il Fatto

Con decreto del 5 febbraio 2020 il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato illegittimo e annullato il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno – Unità Dublino aveva disposto il trasferimento di un cittadino pakistano verso la Germania, primo Paese UE in cui egli aveva presentato domanda di protezione internazionale, rigettata, e che aveva lasciato per timore del rimpatrio nel Paese d’origine. Il Tribunale ha ritenuto assorbente la mancata prova, a carico dell’Amministrazione, dell’assolvimento degli obblighi informativi imposti dall’art. 4 del Regolamento di Dublino, trasposto nell’art. 10 d.lgs. 25/2008.

Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 4 e 5 Reg. UE 604/2013 e sostenendo che la procedura non si articoli in due fasi autonome ma sia unitaria, con conseguente unità dell’obbligo informativo, comprovato dalla compilazione del modello C3, dall’interrogatorio e dalla consegna dell’opuscolo.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il motivo infondato. Le garanzie informative e partecipative di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013 mirano ad assicurare l’effettività e l’uniformità del trattamento della procedura di trasferimento in tutta l’Unione; la loro violazione comporta la nullità del provvedimento, senza che possano assumere rilievo la conoscenza aliunde acquisita dallo straniero o l’assenza di uno specifico pregiudizio al diritto di difesa.

Il collegio precisa che l’adempimento degli obblighi informativi va interpretato in termini sostanziali e non formali, richiamando le sentenze Cass. 27 agosto 2020, n. 17963 e Cass. 10 settembre 2021, n. 24493, che hanno ritenuto assolti gli obblighi quando il giudice di merito accerti con certezza che lo straniero sia analfabeta o comunque non in grado di comprendere l’opuscolo, e che le informazioni siano state effettivamente fornite in seno al colloquio personale.

Si sottolinea poi che la cd. procedura Dublino, pur inserendosi nel contesto della domanda di protezione internazionale, è dotata di una propria autonomia strutturale e funzionale e si configura come procedimento d’ufficio. L’art. 4 del Regolamento, intitolato “Diritto di informazione”, prescrive che l’informazione essenziale sia fornita per iscritto attraverso uno specifico opuscolo comune, contenente informazioni dettagliate sulle finalità del regolamento, sui criteri di determinazione dello Stato competente, sul colloquio personale, sulla possibilità di impugnare la decisione di trasferimento e sul diritto di accesso ai propri dati.

La Corte richiama quindi la recente Cass. 17 aprile 2024, n. 10331, che ha chiarito l’insufficienza, ai fini dell’adempimento degli obblighi informativi, della consegna dell’opuscolo previsto dall’art. 10 d.lgs. 25/2008, attestata dalla consegna del modello C3, e l’interpretazione conforme fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza n. 228 del 30 novembre 2023. Nel caso di specie, avendo il Ministero allegato la sola sottoscrizione del modello C3 e stante la diversità strutturale e funzionale degli opuscoli, il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e esenzione dal raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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