Sentenza di opposizione alla stima esproprio è accertamento e imposta registro all’1% (Cass. civ. Sez. V n. 19440 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che, all’esito del giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione e di occupazione legittima, ne accerta l’esatto ammontare e ordina il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti non ha natura di condanna, ma di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale. Essa è pertanto soggetta all’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1%, ai sensi dell’art. 8, lett. c), della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986, e non all’aliquota del 3% prevista per gli atti recanti condanna al pagamento di somme. L’ordine di deposito costituisce statuizione accessoria al decisum, funzionale al procedimento espropriativo e alla tutela dei terzi creditori, non il petitum dell’azione di opposizione.

Il Fatto

Una società espropriante impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso dall’Agenzia delle Entrate con riguardo a una sentenza della Corte d’appello che aveva rideterminato l’indennità di esproprio e di occupazione, disponendo il deposito della relativa somma, oltre interessi, presso la Cassa Depositi e Prestiti.

La CTP di Milano accoglieva il ricorso, ritenendo applicabile l’aliquota più favorevole dell’1% in luogo di quella del 3%. La CTR Lombardia, sull’impugnazione dell’Ufficio, confermava invece l’avviso di liquidazione, qualificando la sentenza come statuizione di condanna. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la falsa applicazione dell’art. 8, lett. b), della tariffa.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della natura fiscale della sentenza determinativa dell’indennità di espropriazione. Richiamando un proprio condiviso orientamento, rileva che la pronuncia che accerta l’esatto ammontare dell’indennità e dispone il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti non ha natura di condanna, bensì di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.

Il percorso argomentativo valorizza la natura e l’oggetto del giudizio di opposizione alla stima. In tale sede, oggetto del contendere è la congruità dell’indennità rispetto ai criteri di legge, restando estranee le domande volte a conseguire il pagamento dell’indennità definitivamente accertata. Il giudice non pronuncia condanna dell’espropriante, ma si limita a ordinare il deposito della differenza tra quanto liquidato in sede giudiziaria e quanto fissato in via amministrativa.

La Corte esclude che l’ordine di deposito possa essere equiparato a una condanna a un fare fungibile. Esso non costituisce il petitum dell’azione, non è pronunciato nell’interesse dell’espropriato, il quale deve attendere lo svincolo definitivo della somma, e assolve a una finalità cautelare di tutela dei terzi creditori e della parte pubblica debitrice. Costituisce un adempimento accessorio, conseguente ex lege e non a domanda.

Né rileva in senso contrario il precedente che ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario sull’esecuzione dell’ordine di deposito, trattandosi di pronuncia limitata al dedotto motivo di giurisdizione. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito favorevole alla contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate e quelle di legittimità dichiarate irripetibili, per il consolidarsi dell’orientamento solo successivamente alla proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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