Definizione agevolata delle liti tributarie pendenti in Cassazione e soccombenza dell’Agenzia (Cass. civ. Sez. V n. 10138 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, prevista dall’art. 1, comma 190, legge n. 197 del 2022, presuppone che la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. L’ambito applicativo del comma 191 della medesima disposizione deve essere individuato avendo riguardo al contenuto della domanda originaria e non alle sole questioni prospettate in appello: se l’impugnazione concerne un avviso di accertamento che investe unitamente tributi e sanzioni, la controversia non è relativa esclusivamente alle sanzioni e non può essere definita con il pagamento della sola quota riferita a queste ultime. Nel caso di definizione ai sensi del comma 190, la causa è sospesa fino al 10 ottobre 2023 e il contribuente ha l’onere di depositare la domanda e il versamento degli importi o della prima rata entro la stessa data.

Il Fatto

L’ufficio emetteva tre avvisi di accertamento nei confronti di un contribuente, socio accomandante di una società, per la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali. Il primo accertava il reddito d’impresa della società per il 2001; gli altri due il reddito personale del socio per il 2001 e il 2002. Il contribuente impugnava gli atti davanti alla CTP, deducendo di aver affidato la contabilità a un professionista e chiedendo per questo l’esclusione di soprattasse e sanzioni ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo provato che le violazioni fossero ascrivibili al professionista. La CTR, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere per due avvisi, respingeva l’appello dell’ufficio sul residuo avviso, confermando la non debenza delle sanzioni. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio di legittimità, il contribuente aveva chiesto la sospensione del processo dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. La Corte aveva pertanto disposto il rinvio a nuovo ruolo con sospensione del procedimento fino alla scadenza del termine di cui all’art. 5, comma 7, legge n. 130 del 2022.

Con successiva istanza il contribuente ha domandato, in via principale, l’immediata dichiarazione di estinzione della lite e, in subordine, l’estinzione all’esito del regolare versamento delle rate. A sostegno ha invocato due distinte ipotesi di definizione: quella del comma 190 dell’art. 1, legge n. 197 del 2022, per la quale ha prodotto la ricevuta della prima rata e il prospetto di rateizzazione, e quella del comma 191, che non richiede alcun importo relativamente alle sanzioni quando il rapporto relativo ai tributi sia stato definito.

La Corte ricostruisce il quadro normativo richiamando i commi 190, 191, 197 e 198. Sul piano dell’ambito oggettivo, il comma 191 riguarda le controversie relative esclusivamente alle sanzioni. Nella specie, però, il residuo avviso di accertamento per cui ancora è causa investe unitamente tributi e sanzioni, sicché non si verte in tale ipotesi: il thema decidendum deve essere riguardato con riferimento al contenuto della domanda originaria, che concerneva l’impugnazione di un avviso per tributi e sanzioni.

Il medesimo esito discende, secondo la Corte, anche dalla circostanza che l’appello incidentale del contribuente, dichiarato inammissibile dalla CTR, verteva su questioni inerenti alla determinazione dell’imponibile. La controversia non è dunque, e non ha continuato ad essere, relativa esclusivamente alle sanzioni. Ne deriva la rilevanza della domanda di definizione formulata dal contribuente ai sensi del comma 190.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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