Accertamento catastale e litisconsorzio necessario dell’usufruttuario (Cass. civ. Sez. V n. 16632 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione dell’atto di classamento di un immobile dà luogo a un litisconsorzio necessario tra tutti i titolari di diritti reali sull’immobile, compresi i titolari di diritti reali di godimento e, in particolare, l’usufruttuario. La violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nei gradi di merito, viziа l’intero processo e impone in cassazione l’annullamento d’ufficio delle pronunce emesse, con rinvio al giudice di primo grado per il rinnovo della procedura previa integrazione del contraddittorio. L’accertamento catastale è vincolante per l’esercizio del potere impositivo e non può condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell’immobile.

Il Fatto

Il contribuente, nudo proprietario di un immobile, ha impugnato l’avviso di accertamento catastale con cui l’Amministrazione finanziaria ha rideterminato il classamento e la rendita dell’unità immobiliare. Il ricorso è stato accolto in primo grado, ma la sentenza è stata riformata in appello, ove i giudici hanno ritenuto l’atto sufficientemente motivato e rispettoso dei criteri di legge, qualificando come generiche le contestazioni del contribuente.

Avverso tale pronuncia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, articolando plurimi motivi di nullità e violazione di legge. L’Amministrazione ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale una questione rilevabile d’ufficio, desunta dal contenuto dell’atto impugnato riportato nel ricorso: l’immobile oggetto di accertamento appartiene in nuda proprietà a un soggetto, mentre il diritto di usufrutto spetta a un altro. Tale circostanza impone di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio.

Il collegio richiama il principio secondo cui l’impugnazione dell’atto di classamento di un immobile di cui siano titolari più soggetti integra un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari. La ragione risiede nella natura vincolante dell’accertamento catastale, che non può condurre a valutazioni differenti sulla natura dell’immobile ai fini dell’esercizio del potere impositivo.

Lo stesso principio è stato esteso ai titolari di diritti reali di godimento e, in particolare, agli usufruttuari, anch’essi qualificati come litisconsorti necessari. La Corte richiama sul punto i propri precedenti, tra cui Cass., Sez. 6-3, 18 marzo 2018, n. 6644, Cass., Sez. 6-5, 17 gennaio 2020, n. 1009, Cass., Sez. 6-5, 13 dicembre 2019, n. 32836 e Cass., Sez. 5, 13 agosto 2020, n. 17020.

Nel caso di specie, né il giudice di primo grado ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né quello di appello ha rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546 del 1992. Ne deriva la nullità dell’intero procedimento per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso.

In sede di legittimità, la Corte rileva d’ufficio il vizio e annulla le pronunce di merito a norma dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., rimettendo la controversia al giudice di prime cure affinché rinnovi il giudizio previa integrazione del contraddittorio, statuendo anche sulle spese del grado.

Nota della Redazione

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