Immobili inutilizzati per cessazione d’impresa non sospendono l’IMU (Cass. civ. Sez. V n. 19465 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, il presupposto impositivo è integrato dal possesso degli immobili iscritti in catasto, dotati di rendita catastale, e non dalla loro effettiva utilizzazione, abitabilità o destinazione produttiva. La cessazione dell’attività di impresa e la messa in liquidazione della società non sospendono pertanto l’obbligo di versamento dell’imposta sugli immobili strumentali rimasti inutilizzati. L’art. 10, sesto comma, d.lgs. n. 504 del 1992, che differisce il pagamento per gli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, costituisce deroga di stretta interpretazione, insuscettibile di applicazione analogica. Gli immobili collabenti, privi di rendita e iscritti in categoria F/2, non sono equiparabili agli immobili produttivi inutilizzati, che conservano rendita e potenzialità di reddito. L’art. 1256 cod. civ. non è invocabile, non risultando prospettata l’impossibilità oggettiva della prestazione.
Il Fatto
Una società in liquidazione riceveva dal Comune avvisi di accertamento per l’IMU relativa all’anno 2017, riferiti a immobili strumentali di categoria catastale D rimasti inutilizzati dopo la cessazione dell’attività produttiva. Il contribuente impugnava gli atti impositivi deducendo l’insussistenza della base imponibile, sul presupposto che la cessazione dell’impresa privasse gli immobili della loro funzione produttiva.
La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale Lombardia rigettava l’appello con sentenza n. 4303/2019. La società ricorreva allora per cassazione con tre motivi, chiedendo anche la trattazione del ricorso da parte delle Sezioni Unite per la rilevanza della questione. Il Comune è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Prima Presidente, con provvedimento del 16 giugno 2023, non ha ritenuto sussistenti le ipotesi dell’art. 374, secondo comma, cod. proc. civ. per l’assegnazione alle Sezioni Unite; la Corte ha inoltre escluso la riunione con altri ricorsi, trattandosi di controversie con aspetti ed esiti diversi.
Nel merito, i primi due motivi sono infondati. Il Collegio chiarisce che la disciplina degli immobili collabenti non è richiamabile per analogia: le unità accatastate in categoria F/2 sono prive di rendita catastale, mentre gli immobili iscritti in catasto ma non utilizzati — per qualsiasi motivo, compresa la cessazione dell’attività di impresa — conservano la rendita. Il presupposto dell’IMU, per l’art. 13, secondo e terzo comma, d.l. n. 201 del 2011, è il possesso dell’immobile e la sua iscrizione in catasto; il valore si determina dalla rendita moltiplicata per i coefficienti di legge. Irrilevanti restano l’effettiva abitabilità o l’uso produttivo del bene.
La Corte esclude poi che alla cessazione dell’attività produttiva competa il beneficio del differimento del pagamento previsto dall’art. 10, sesto comma, d.lgs. n. 504 del 1992, riferito esclusivamente agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa. Si tratta di deroga al regime ordinario, di stretta interpretazione e non estensibile per via analogica.
Le ipotesi di sospensione dell’obbligo tributario sono tassative e devono essere previste espressamente dalla legge. Non trova applicazione l’art. 1256 cod. civ., poiché l’obbligazione di pagamento non è divenuta impossibile: la cessazione della produzione industriale non incide sull’adempimento del debito fiscale.
Il terzo motivo è inammissibile. In presenza di doppia conforme di merito, il ricorso per il motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrando che sono tra loro diverse; le sentenze di merito hanno comunque escluso implicitamente l’applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 917 del 1986.
La questione di costituzionalità è manifestamente infondata. Il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella disciplina dell’imposta e dei suoi presupposti. La Corte distingue il caso dell’occupazione abusiva dell’immobile, per il quale la Corte cost. n. 60 del 2024 ha riconosciuto l’esenzione per difetto di possesso e di potenzialità d’uso, da quello della cessazione volontaria dell’impresa, che lascia residuare la potenzialità di produzione di reddito dell’immobile, riutilizzabile ad altri scopi. Si verte, del resto, in materia di imposta di natura reale-patrimoniale, non reddituale. Il ricorso è rigettato, con raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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