Litispendenza esclusa tra opposizione a decreto ingiuntivo e causa sulla notifica (Cass. civ. Sez. II n. 15531 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La litispendenza disciplinata dall’art. 39 c.p.c. presuppone la proposizione davanti a giudici diversi della stessa causa, da valutare con riguardo alla situazione processuale sussistente al momento della decisione, anche se sopravvenuta rispetto all’introduzione dei giudizi. Non sono identiche la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, tempestivamente notificato ai sensi dell’art. 644 c.p.c., nella quale l’opponente contesti il credito e proponga domanda riconvenzionale, e la causa instaurata dopo la notificazione del solo ricorso monitorio, avente ad oggetto l’inefficacia della notificazione e non l’opposizione a un provvedimento non notificato. La diversità delle cause e delle domande impedisce la dichiarazione di litispendenza e impone l’annullamento del provvedimento che l’abbia pronunciata.
Il Fatto
La vicenda origina da un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Taranto in favore di una società e nei confronti di un avvocato, depositato il 3 giugno 2021. La società notificò il solo ricorso, senza il decreto, il 28 giugno 2021. L’avvocato propose allora un giudizio chiedendo in via pregiudiziale di dichiarare la nullità della notificazione e, nel merito, di accertare la non debenza del compenso. Il Giudice di pace accolse l’eccezione e dichiarò la nullità della notificazione.
In data 2 settembre 2021 la società provvide a una seconda notificazione, questa volta del ricorso e del decreto, e l’avvocato propose opposizione con atto notificato il 12 ottobre 2021, chiedendo l’accertamento dell’inesistenza del credito e facendo valere domanda riconvenzionale. Il Giudice di pace, investito del giudizio di opposizione, dichiarò la litispendenza con il processo pendente davanti al Tribunale di Taranto, in grado di appello avverso la sentenza di nullità. Da qui il ricorso per regolamento di competenza davanti alla Cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti della litispendenza, deducendo la mancanza di identità tra le due cause, poiché nel giudizio di opposizione instaurato il 7 settembre 2021 era presente la domanda preliminare di nullità della notificazione, assente nell’altro processo, e perché in appello le domande di merito non erano state riproposte.
La Corte ritiene fondato il ricorso e ricostruisce la fisionomia delle due cause. La causa pendente davanti al Giudice di pace è un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, tempestivamente notificato ai sensi dell’art. 644 c.p.c., nel quale il ricorrente ha contestato il credito azionato in via monitoria e ha proposto domanda riconvenzionale. L’altra causa, invece, trae origine dalla notificazione del solo ricorso monitorio e non configura un’opposizione al decreto, non potendo l’opponente dolersi di un provvedimento che non gli era stato notificato.
Ne consegue che tale giudizio ha ad oggetto l’inefficacia della notificazione limitata al solo ricorso, e non l’opposizione al decreto: è questo il contenuto della pronuncia del Giudice di pace e l’oggetto del giudizio d’appello pendente davanti al Tribunale, nel quale le conclusioni dell’appellante si sono limitate al rigetto del gravame con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Poiché si tratta di due cause differenti, la Corte esclude che ricorressero i presupposti della litispendenza, che richiede la proposizione davanti a giudici diversi della stessa causa. Rileva inoltre che a tal fine assume rilievo la situazione processuale come sussistente al momento della decisione, anche sopravvenuta rispetto all’introduzione dei giudizi, richiamando sul punto Cass. n. 26862/2016.
Il provvedimento impugnato è pertanto annullato e le parti sono rimesse davanti al Giudice di pace di Taranto, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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