Quadro RW: obbligo di monitoraggio anche per i finanziamenti infruttiferi (Cass. civ. Sez. V n. 18071 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di dichiarazione di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. n. 167/1990, convertito dalla legge n. 227/1990, relativo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria all’estero, riguarda tutte le somme di denaro depositate su conti correnti esteri, anche se frutto di reato. L’art. 6 del medesimo decreto-legge stabilisce una presunzione iuris tantum di fruttuosità delle somme depositate all’estero, superabile da prova contraria del contribuente. Ne deriva che l’obbligo di indicazione nel quadro RW prescinde dalla fruttuosità effettiva in concreto, poiché la ratio della norma è consentire il monitoraggio di attività anche solo potenzialmente idonee a produrre reddito.

Il Fatto

Con avvisi di accertamento e atti di contestazione, l’Amministrazione finanziaria contestava a un contribuente violazioni relative al d.l. n. 167/1990. L’accertamento scaturiva dalla rilevazione di movimentazioni di capitale ritenute non dichiarate nel quadro RW delle dichiarazioni dei redditi, riguardanti finanziamenti in favore di una società con sede in Romania.

Il contribuente impugnava gli atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva parzialmente i ricorsi, ritenendo dovuta solo l’indicazione delle rendite potenzialmente rilevabili dai conti correnti personali detenuti all’estero. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio e confermava la legittimità degli atti. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo — violazione dell’art. 4 del d.l. n. 167/1990 — è infondato. Il ricorrente sosteneva che, trattandosi di finanziamenti infruttiferi, non vi fosse obbligo di indicarli nel quadro RW, non essendo tali attività idonee a produrre reddito. La Corte osserva che l’art. 6 del medesimo decreto-legge prevede una presunzione iuris tantum di fruttuosità delle somme depositate all’estero, superabile da prova contraria del contribuente. La ratio della norma è avere traccia di tutte le operazioni poste fuori dal circuito degli intermediari, per consentire un monitoraggio di attività anche solo potenzialmente redditizie.

Il secondo motivo — violazione dell’art. 6 della legge n. 212/2000 — è dichiarato inammissibile, avendo l’Ufficio rinunciato alla contestazione inerente all’omessa dichiarazione dei trasferimenti. Nel merito è comunque infondato: l’obbligo dichiarativo prescinde dalla eventuale pregressa trasmissione dei dati all’Amministrazione, avendo la funzione di agevolare il controllo sulle dichiarazioni dei redditi.

Il terzo motivo — violazione dell’art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 546/1992 — è infondato. La Corte richiama i fattori indice elaborati dalla giurisprudenza per verificare l’incertezza normativa oggettiva, richiamando, tra le altre, Cass. n. 21044 del 2021 e Cass. n. 1893 del 2021. Tali indici — difficoltà di individuazione o di confezione della norma, contraddittorietà delle informazioni amministrative o delle circolari, contrasto tra prassi e giurisprudenza — devono emergere da elementi univoci.

Nel caso di specie, il contenuto dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 167/1990 appare chiaro e univoco nel prevedere l’obbligo di indicazione di tutte le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre reddito, indipendentemente dalla fruttuosità concreta. Non è dunque configurabile l’esenzione invocata. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *