Appello dichiara nullità sentenza primo grado e decide nel merito (Cass. civ. Sez. V n. 19594 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che dichiari la nullità della sentenza di primo grado per contrasto tra motivazione e dispositivo, fuori dei casi in cui la causa debba essere rimessa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., non esaurisce il proprio compito con la pronuncia di nullità: deve decidere la causa nel merito, esaminando le censure riproposte dall’appellante. L’omessa decisione del merito integra violazione dell’art. 59, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 ed è censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. È irrilevante, a tal fine, che la questione di nullità della pronuncia di primo grado sia stata evidenziata con l’appello incidentale, quando l’atto di appello principale abbia comunque investito per intero la pronuncia sfavorevole.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificò alla contribuente un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010, rideterminando l’imponibile con metodo sintetico e richiedendo maggiori imposte. La contribuente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, deducendo l’omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, l’omessa sottoscrizione dell’atto da parte del capo dell’ufficio o di impiegato della carriera direttiva delegato e l’infondatezza nel merito delle pretese erariali.

Il giudice di primo grado rigettò il ricorso. Investita dell’appello, la Commissione tributaria regionale rilevò che il primo giudice, pur riconoscendo profili di nullità dell’atto impositivo, aveva rigettato il ricorso senza altre spiegazioni, e dichiarò la nullità della sentenza di primo grado omettendo di esaminare il merito della controversia. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, cui l’Agenzia ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 59, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché la sentenza d’appello si sarebbe limitata a dichiarare la nullità della pronuncia di primo grado senza esaminare il merito. La Corte ha ritenuto il motivo fondato.

Il giudice regionale ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado per il palese contrasto tra motivazione e dispositivo, ma ha del tutto omesso di decidere la causa sulle questioni sollevate dalla contribuente. La Corte ha ribadito il principio per cui il giudice d’appello che dichiari la nullità della sentenza di primo grado, salvo che non ricorra uno dei motivi dell’art. 354 cod. proc. civ., per i quali la causa va rimessa al primo giudice, deve deciderla nel merito, richiamando il precedente Cass. civ. n. 30969 del 2023.

La Corte ha poi escluso la rilevanza del rilievo secondo cui la questione di nullità per contraddittorietà della sentenza di primo grado era stata più chiaramente evidenziata dall’Agenia con l’appello incidentale, mentre la difesa della contribuente aveva insistito sulle ragioni già esposte con il ricorso introduttivo. La critica della contribuente, atteso il dispositivo a sé sfavorevole, aveva in ogni caso investito nella sua interezza la pronuncia impugnata. Assorbente è che la sentenza d’appello, dopo aver dichiarato nulla la pronuncia del giudice provinciale, ha omesso di statuire sul merito, esaminando le censure riproposte.

Il ricorso è stato pertanto accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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