Sottrazione definitiva di bene mobile produttivo e danno da mancato godimento (Cass. civ. Sez. III n. 19597 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità civile, i principi elaborati in materia di danno da temporanea occupazione senza titolo di beni immobili non sono applicabili in modo meccanico e integrale alla diversa fattispecie della definitiva sottrazione di un bene mobile produttivo al suo titolare. In tale ipotesi, qualora sia allegata la perdita della facoltà di godimento del bene, il danno da mancato godimento è liquidabile, in via di normalità e se del caso equitativamente, mediante il parametro del valore locativo di mercato, senza che sia necessaria la prova di una specifica utilizzazione del bene. Il giudice deve comunque adeguare i principi alla fattispecie concreta e motivare l’applicazione degli stessi, non essendo ammessa una trasposizione automatica.
Il Fatto
In un precedente giudizio, definito con sentenza del 2012 passata in giudicato, era stato accertato che un trattore agricolo, pur trattenuto da un soggetto che aveva gestito in comune un’azienda agricola, era di proprietà di altro soggetto e a quest’ultimo doveva essere restituito. Il bene non è mai stato restituito.
Il proprietario ha quindi agito per ottenere la condanna alla consegna del mezzo e il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, per non avere potuto utilizzarlo nella propria attività di impresa. Il Tribunale di Brindisi, sulla base di una consulenza tecnica che aveva accertato l’idoneità produttiva del mezzo e indicato il prezzo ricavabile dal noleggio, ha accolto la domanda liquidando il danno in favore dell’attore. La Corte d’appello di Lecce, in riforma, ha rigettato integralmente la domanda, ritenendo il danno non sufficientemente provato.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello aveva applicato i principi in tema di risarcimento del danno da occupazione di immobili senza titolo, ritenendo decisiva la circostanza che fosse stato chiesto il risarcimento del lucro cessante. Ha ritenuto che tale danno dovesse coincidere con l’impossibilità di utilizzare il trattore per un’attività specificamente agricola e, in mancanza di prova di un’effettiva attività agricola, ha escluso sia il danno per impossibilità di uso, sia il danno in re ipsa, non risultando allegato né provato il mancato uso indiretto del mezzo.
La Cassazione censura anzitutto l’applicazione di principi elaborati in una fattispecie del tutto differente. Nel caso in esame non vi è stata la temporanea occupazione di un immobile destinato a tornare nel possesso del titolare, ma la sottrazione definitiva di un bene mobile produttivo, con irreversibile perdita del bene. I principi sull’occupazione temporanea presuppongono, infatti, che la sottrazione del possesso sia riparata in forma specifica con la restituzione al titolare.
La Corte richiama la recente ricostruzione sistematica delle Sezioni Unite n. 33645 del 15.11.2022, secondo cui, in caso di occupazione senza titolo di un immobile, il fatto costitutivo del diritto al risarcimento è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del godimento, diretto o indiretto. In tale quadro il riconoscimento del danno da mancato godimento, pur esclusa l’ammissibilità di danni in re ipsa, può avvenire in modo sostanzialmente automatico, quanto meno in via equitativa, in base al criterio della normalità del danno e al valore locativo, quando l’attore abbia semplicemente allegato la perdita del godimento e non emerga la prova che il bene non avrebbe potuto essere utilizzato.
Nel caso concreto, la perdita della facoltà di godimento è stata allegata e non è neppure temporanea, ma definitiva. La Corte rileva che la liquidazione riconosciuta dal Tribunale era già in linea con i principi delle Sezioni Unite, avendo utilizzato un parametro equitativo analogo al valore locativo di mercato. La decisione d’appello se ne discosta nel negare ogni ristoro al titolare del bene definitivamente sottrattogli, pretendendo la prova di una specifica utilizzazione.
La sentenza è pertanto cassata, sia per avere applicato meccanicamente principi non pertinenti senza gli adeguamenti necessari, sia per averli comunque applicati in modo non conforme all’indirizzo delle Sezioni Unite. Il ricorso è accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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