Termine dilatorio di 60 giorni e ragioni di urgenza nell’avviso di accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 8771 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la legittimità dell’emissione dell’avviso di accertamento prima dello spirare del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 richiede specifiche ragioni di urgenza, a tutela dal pericolo di compromissione del credito erariale. Tali ragioni vanno accertate secondo un giudizio prognostico ex ante, relazionato a elementi o fatti emergenti in epoca anteriore e non posteriore alla notificazione dell’atto impositivo. La loro sussistenza deve essere dimostrata dall’amministrazione finanziaria e vagliata dall’organo giudicante. L’inosservanza del termine, in difetto di prova delle ragioni d’urgenza, determina di per sé la nullità insanabile dell’atto impositivo, indipendentemente dalla natura, armonizzata o non armonizzata, del tributo. La sola messa in liquidazione della società, non comportandone l’estinzione, non preclude l’attività di accertamento né la soddisfazione delle ragioni creditorie dell’Ufficio e non giustifica, da sola, la deroga al termine.

Il Fatto

L’amministrazione finanziaria emise un avviso di accertamento per riprendere a tassazione un determinato anno d’imposta, sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza all’esito di indagini scaturite da un procedimento penale. La società contribuente impugnò l’atto, lamentando il mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, e la Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso.

L’Agenzia delle entrate propose appello, sostenendo che i giudici di prime cure non avevano considerato gli elementi che avevano giustificato l’emissione anticipata dell’accertamento. Nelle more, la società venne dichiarata fallita e intervenne il curatore fallimentare. La Commissione tributaria regionale accolse l’appello, ritenendo legittimo l’avviso in presenza di casi di urgenza, da valutarsi a prescindere dall’esternazione delle relative ragioni nell’atto impositivo. Avverso tale decisione la curatela e il socio proposero ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, in relazione agli artt. 3 e 21-septies della legge n. 241/1990 e all’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, censurando la sentenza per aver ritenuto legittimo l’avviso emesso prima del decorso dei sessanta giorni, pur in assenza della particolare e motivata urgenza che ne consente l’anticipazione.

La Corte ha dichiarato la doglianza infondata, ricostruendo il quadro consolidato. La legittimità dell’emissione anticipata esige specifiche ragioni di urgenza, a tutela dal pericolo di compromissione del credito erariale, accertate secondo un giudizio prognostico ex ante e riferite a elementi o fatti anteriori, non posteriori, alla notificazione dell’avviso; la loro sussistenza va dimostrata dall’amministrazione finanziaria e vagliata dal giudice (Cass. n. 29987/2022). L’inosservanza del termine dilatorio, salvo prova delle ragioni d’urgenza, produce la nullità insanabile dell’atto, a prescindere dalla natura del tributo (Cass. n. 21517/2023).

La Corte ha poi precisato che l’anticipazione non è giustificata dalla messa in liquidazione della società, che, non comportandone l’estinzione, non preclude l’attività di accertamento né la soddisfazione delle ragioni creditorie dell’Ufficio (Cass. n. 3045/2023). Nel caso concreto, il giudice di seconde cure si è conformato a tali principi, perché ha fondato la legittimità dell’avviso non su un solo elemento, ma su diversi elementi probatori che, unitariamente, deponevano per la necessità dell’emissione anticipata, in ragione della conclamata pericolosità fiscale della società contribuente.

La Corte ha aggiunto che la sentenza impugnata ha affermato un’autonoma ratio decidendi — il contribuente non avrebbe fornito la prova della cosiddetta resistenza — rimasta non impugnata. La censura si risolve pertanto in un tentativo di sollecitare una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità. Il secondo motivo, che denunciava l’uso di fatti successivi alla notifica e, in via esclusiva, dell’avvenuto fallimento, è stato parimenti respinto, perché la sentenza considera tutti gli elementi presenti al momento dell’emanazione dell’avviso, assumendo la liquidazione e il fallimento come conferma della pericolosità già conclamata. Il ricorso è stato rigettato, con condanna ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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