Compensi forensi, inderogabili i minimi tabellari dopo il d.m. 37/2018 (Cass. civ. Sez. V n. 19780 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese processuali e dei compensi professionali, i valori minimi dei parametri forensi stabiliti dal d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, hanno carattere inderogabile. Il giudice, in assenza di diversa convenzione tra le parti, non può liquidare importi al di sotto delle soglie tabellari minime né attribuire somme onnicomprensive senza distinzione per fasi processuali. La novella dell’art. 4, comma primo, del d.m. n. 55/2014 — che vieta la riduzione in ogni caso oltre il 50 per cento dei valori medi — è difforme dalla precedente formulazione, che ammetteva tale riduzione solo “di regola”, e introduce un vincolo espresso al potere discrezionale del giudice. La previsione di minimi inderogabili non contrasta con la disciplina euro-unitaria in tema di concorrenza e libera prestazione dei servizi.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate – Riscossione. La C.G.T. di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Messina, accogliendo il gravame della contribuente, aveva condannato l’ente alla rifusione delle spese processuali, quantificate in complessivi euro 500,00 per entrambi i gradi di merito, revocando la condanna della fase cautelare.
La contribuente ha impugnato tale statuizione con ricorso per cassazione, lamentando l’insufficiente liquidazione delle spese rispetto agli importi tabellari, pur ridotti nella misura massima, e la nullità della decisione per motivazione omessa sul punto. L’Agenzia non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il ricorso pone il problema della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ciascuna fase processuale dal nuovo art. 4, comma primo, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018 e poi dal d.m. n. 147/2022. La norma dispone che il giudice, ai fini della liquidazione, tiene conto dei valori medi di tabella, aumentabili di regola sino all’80 per cento e riducibili in ogni caso non oltre il 50 per cento; per la fase istruttoria la riduzione non può superare il 70 per cento.
La Corte richiama e fa proprio l’iter argomentativo della sentenza n. 9815/2023. Il dato letterale della novella è difforme dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso alla massima riduzione applicabile, limitandosi a stabilire che essa non poteva “di regola” superare il 50 per cento. Su tale base, la giurisprudenza anteriore riteneva i parametri non vincolanti e la liquidazione espressione di un potere discrezionale, non sindacabile nel merito se contenuta entro i valori minimi e massimi.
Tale approdo non è più riproponibile per il regime introdotto dal d.m. n. 37/2018. La scelta normativa è intenzionale e mira a circoscrivere il potere del giudice, garantendo uniformità e prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione. La ratio legis è evidenziata nel parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703/2017 del 27 dicembre 2017, che ha giudicato inadeguata la formula precedente, suscettibile di avallare riduzioni percentuali al di sotto delle soglie minime.
La previsione di minimi tabellari non contrasta con la disciplina euro-unitaria in tema di concorrenza e libera prestazione dei servizi. La Corte richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha ammesso tariffe inderogabili quando fissate da un organismo pubblico nel rispetto dei criteri di interesse pubblico e con portata generale. I nuovi parametri sono predisposti dal CNF ma adottati dal Ministero della giustizia, previo parere del Consiglio di Stato, da un organo statale per scopi di interesse generale; non sono discriminatori e restano impregiudicate le pattuizioni di compensi inferiori.
Ne consegue che, in assenza di diversa convenzione, il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi, aventi carattere inderogabile (richiamate Cass. n. 9815/2023 e Cass. n. 11788 del 2023). Il motivo è accolto: la sentenza è cassata in relazione al motivo, avendo il giudice di merito liquidato al di sotto dei minimi e con importo onnicomprensivo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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