Notifica cartella esattoriale nulla senza ricerche del messo e raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. V n. 9008 del 05.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione di atti impositivi, la notifica eseguita ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 è rituale solo quando, all’esito delle ricerche nel Comune del domicilio fiscale, il messo non rinvenga l’effettiva abitazione o l’ufficio o l’azienda del destinatario. In tale ipotesi l’irreperibilità assoluta giustifica il deposito nella casa comunale e l’affissione senza ulteriori comunicazioni. Qualora invece ricorra una irreperibilità relativa, trovano applicazione l’art. 140 cod. proc. civ. e l’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, con la conseguente necessità della raccomandata informativa e della sua effettiva ricezione. Le ricerche del notificatore devono risultare dalla relata ove si proceda per sola affissione, non potendosi supplire con la ricerca anagrafica confermativa della residenza.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un avviso di presa in carico relativo alla riscossione di somme già accertate per un determinato periodo d’imposta. La commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo regolare la notifica dell’atto presupposto.

Avverso la sentenza di appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 in relazione all’art. 140 cod. proc. civ. La questione riguardava le modalità con cui il messo aveva eseguito la consegna e l’assenza dell’invio della raccomandata informativa.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione tra le due ipotesi di irreperibilità che il notificatore può riscontrare. L’irreperibilità assoluta sussiste quando, nonostante le ricerche nel Comune del domicilio fiscale, il messo non trovi l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del destinatario. Solo in questo caso la notifica si perfeziona con il deposito dell’atto nella casa comunale e l’affissione dell’avviso all’albo, senza necessità di comunicazione a mezzo raccomandata.

Diversamente, nei casi di irreperibilità relativa, all’esito della nota pronuncia della Corte costituzionale n. 258 del 2012 sull’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, si applica l’art. 140 cod. proc. civ. per il combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 60, primo comma, alinea, d.P.R. n. 600/1973. Ne deriva la necessità di tutti gli adempimenti prescritti, incluso l’inoltro e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito, non essendone sufficiente la sola spedizione, come affermato da Cass. Sez. Un. n. 10012/2021 e confermato da Cass. n. 30676/2024.

La Corte ricorda che gli adempimenti dell’art. 140 cod. proc. civ. sono tre: il deposito della copia in busta sigillata nella casa comunale, l’affissione dell’avviso e l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento. Secondo Cass. n. 25351/2020, l’avviso di ricevimento o di compiuta giacenza è parte integrante della relazione di notifica, perché consente di verificare che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Quanto alle ricerche, esse non devono essere necessariamente documentate quando si procede con raccomandata, ma devono risultare dalla relata allorché il processo notificatorio si completi con la sola affissione all’albo, poiché solo allora si presume che il destinatario non abbia più legami con l’indirizzo, come chiarito da Cass. n. 40467/2021. Nel caso esaminato non vi è traccia di tali ricerche: la sentenza impugnata dà conto di una mera ricerca anagrafica che confermò la residenza nel luogo della notifica, mentre gli elementi posti a fondamento dell’irreperibilità assoluta non risultano dal processo notificatorio.

La censura è pertanto fondata. Il ricorso è accolto nei termini di motivazione, la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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