Esenzione IVA trasporto marittimo di persone anche con finalità turistico-ricreative (Cass. civ. Sez. V n. 19781 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’esenzione prevista dall’art. 10, primo comma, n. 14, d.P.R. n. 633/1972 per il trasporto marittimo di persone trova applicazione anche quando le prestazioni siano rese con finalità turistico-ricreative, purché manchi la fornitura di ulteriori servizi ulteriori rispetto al trasporto. La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 36-bis d.l. n. 50/2022, convertito dalla l. n. 91/2022, ha efficacia retroattiva e opera in termini generali sia per le controversie pendenti sia per quelle future, con esclusione dei soli rapporti esauriti. Il disconoscimento dell’inerenza di costi, ove richieda ulteriori accertamenti in fatto, non può essere deciso in sede di legittimità.
Il Fatto
La società contribuente, che esercita attività di trasporto marittimo e costiero di passeggeri, ha impugnato separatamente alcuni avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta 2014 e 2015. A seguito di verifica, l’Ufficio aveva disconosciuto l’esenzione IVA applicata per l’attività di trasporto urbano con «veicoli da piazza», qualificando l’attività come contratto misto con finalità turistico-ricreativa e non come mero trasporto urbano, recuperando maggiori imposte dirette e IVA e irrogando sanzioni.
La società ha dedotto di svolgere attività di trasporto e movimentazione di passeggeri, con prestazioni accessorie erogate da soggetti terzi. Dopo la parziale accoglienza in primo grado in punto sanzioni, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha accolto l’appello della società, valorizzando la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 36-bis d.l. n. 50/2022. L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte rileva preliminarmente che la questione è già stata decisa in una analoga vicenda tra le stesse parti, con i precedenti Cass., Sez. V, 14 dicembre 2023, nn. 35054, 35064, 35070, 35074, relativi a precedenti periodi di imposta e definiti in senso favorevole alla società contribuente.
In quelle pronunce si è affermato che il regime di esenzione e di riduzione delle aliquote per il trasporto marittimo di persone, previsto dall’art. 10, primo comma, n. 14, d.P.R. n. 633/1973, trova applicazione anche quando siano effettuate esclusivamente prestazioni di trasporto con finalità turistico-ricreative, ove manchi la fornitura di ulteriori servizi.
Tale principio opera in virtù dell’art. 36-bis d.l. n. 50/2022, convertito dalla l. n. 91/2022, che ha natura di norma di interpretazione autentica. In conformità alla rubrica e al tenore letterale della disposizione, e precisando il significato già attribuibile alla norma interpretata anche alla luce dei principi del diritto dell’Unione, la Corte ribadisce che tale disposizione spiega efficacia retroattiva.
La regola di giudizio così enunciata è destinata a operare in termini generali, sia per le controversie pendenti sia per quelle future, con esclusione dei soli rapporti esauriti. La controversia in esame attiene ad accertamenti relativi a periodi di imposta successivi a quelli già oggetto delle richiamate decisioni, riconducibili al medesimo PVC del 27 ottobre 2015 e alle medesime circostanze di fatto e di diritto: non può quindi che darsi continuità ai principi già enunciati, che la Corte fa propri.
È invece fondato il quarto motivo, relativo al disconoscimento dell’inerenza di costi e, in particolare, alle spese di manutenzione e riparazione delle motobarche. Il motivo è ammissibile, essendo la questione stata riproposta in appello, ma non può essere deciso in sede di legittimità, poiché richiede ulteriori accertamenti in fatto. Il ricorso è pertanto accolto quanto al quarto motivo, con cassazione della sentenza in tali limiti e rinvio per l’esame della relativa questione, demandando al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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