Transfer pricing, oneri documentali e prova della libera concorrenza (Cass. civ. Sez. V n. 10438 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di transfer pricing, le soglie di rilevanza e le misure di semplificazione documentale previste dalle Linee Guida OCSE possono esimere il contribuente dalla predisposizione della documentazione sistematica del fascicolo locale, ma non lo liberano dall’onere di dimostrare, su specifica richiesta dell’Amministrazione finanziaria, il rispetto del principio di libera concorrenza nella determinazione dei prezzi infragruppo. Non esiste, nell’ordinamento interno e nel modello di convenzione OCSE, un principio di esenzione dall’obbligo di rispettare i prezzi di mercato nelle operazioni intercompany. In caso di scostamento dal valore normale, spetta al contribuente fornire informazioni e documenti sulle proprie policy di prezzo; solo all’esito di tale produzione l’Amministrazione può analizzare i dati e contestarne le conclusioni.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate sottoponeva a tassazione, per l’anno d’imposta 2013, maggiori ricavi e il disconoscimento di costi di una società consolidante e di una consolidata, con riprese a titolo di IRES, IRAP e IVA. I rilievi derivavano dallo scostamento di varie operazioni intercompany rispetto al valore normale, dal disconoscimento di costi per il personale e dalla mancata prova dell’uscita definitiva di merci dal territorio comunitario.
La CTP accoglieva i ricorsi, ritenendo l’analisi dell’Ufficio parziale e superficiale e sufficiente, ai fini IVA, la bolletta doganale confermata dal sito dell’Agenzia delle Dogane. La CTR confermava la decisione, salvo che per l’IVA, non riconoscendo valore probatorio alla sola schermata del sito doganale. L’Ufficio ricorreva per cassazione con tre motivi; le contribuenti resistevano e proponevano ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di giudicato interno sulla ripresa IRAP, ritenendola infondata: la sentenza d’appello aveva considerato legittime entrambe le riprese e il ricorso erariale non limitava la censura alla sola IRES, essendo pacifico che la ripresa IRAP sia speculare.
Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità richiamano la nozione di motivazione apparente, ravvisabile quando non sia possibile ricostruire l’iter logico del giudice o quando la motivazione sia affetta da invincibile contraddizione. Il vizio è ritenuto solo parzialmente fondato: la CTR, per un verso, ha spiegato che talune operazioni di “poca materialità” erano esenti dall’onere documentale; per altro verso, l’individuazione della ratio decidendi sulle operazioni con peculiarità rimane occultata, con riferimento vago al corposo Documento Nazionale privo di indicazioni specifiche.
I due motivi restanti, esaminati congiuntamente, sono accolti. Richiamando gli artt. 9 e 110 TUIR e il modello di convenzione OCSE, la Corte afferma che le Linee Guida OCSE consentono sì di esimere i contribuenti dagli obblighi documentali, ma resta immanente l’obbligo del rispetto della libera concorrenza. Le stesse Linee Guida precisano che, anche per le piccole e medie imprese beneficiarie di semplificazioni, sussiste il dovere di fornire informazioni e documenti sulle operazioni transfrontaliere rilevanti su richiesta dell’Amministrazione.
Ne consegue che non basta al contribuente asserire l’esenzione dall’obbligo di puntuale documentazione in caso di verifica e di riscontro dello scostamento dal prezzo di mercato: grava su di lui l’onere probatorio di dimostrare il rispetto del principio di libera concorrenza al momento della fissazione del prezzo e di confermarlo al momento della dichiarazione. Solo dopo tale produzione l’Amministrazione deve analizzare i dati e sollevare eventuali criticità.
Il ricorso incidentale, relativo alla ripresa IVA, è invece dichiarato inammissibile: le censure si appuntano su un accertamento di fatto della CTR circa il valore probatorio della schermata doganale e la mancanza del messaggio elettronico di uscita, offrendone una diversa lettura non proponibile in sede di legittimità. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, che provvederà anche sulle spese; per il ricorso incidentale sussistono i presupposti del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 9 TUIR – Determinazione dei redditi e delle perdite
- Art. 110 TUIR – Norme generali sulle valutazioni