IVA per cassa esclusa con due regimi nel periodo (Cass. civ. Sez. V n. 19799 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’opzione per il regime di IVA per cassa di cui all’art. 32-bis d.l. n. 83/2012 può essere desunta dal comportamento concludente del contribuente, avuto riguardo alle modalità di tenuta delle scritture contabili. Tale opzione, una volta espressa, è unitaria e non consente di assoggettare la singola operazione a esigibilità immediata o differita: il regime prescelto va applicato a tutte le operazioni attive e passive del periodo. Ne consegue che il comportamento concludente è inequivoco solo se univoco; deve quindi escludersi l’esistenza dell’opzione quando, nel medesimo periodo di imposta, il contribuente abbia assoggettato le operazioni sia al regime per competenza sia a quello per cassa, salve le operazioni soggette a uno specifico regime a termini dell’art. 6 d.P.R. n. 633/1972.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un provvedimento di contestazione di sanzioni, emesso all’esito di un questionario. L’Agenzia delle Entrate contestava, per l’IVA, l’utilizzo contestuale del regime di cassa e di quello ordinario per i periodi di imposta 2013 e 2014, nei quali erano state registrate sia fatture di vendita con esigibilità immediata, sia fatture in sospeso con esigibilità differita. L’Ufficio disconosceva così l’adozione del regime per cassa, ritenendolo applicabile unitariamente a tutte le operazioni.
La CTP di Catania rigettava il ricorso. La CTR della Sicilia accoglieva parzialmente l’appello, ritenendo che la contabilizzazione delle fatture con esigibilità immediata non avesse arrecato danno all’erario e non potesse integrare infedele dichiarazione, applicandosi la sanzione dell’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 471/1997. L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione; la società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione dell’art. 32-bis d.l. n. 83/2012 come attuazione del diritto dell’Unione. Il regime opzionale di differimento dell’esigibilità dell’IVA, previsto dall’art. 167-bis Dir. 112/2006/CE per i soggetti passivi con fatturato non superiore a € 2.000.000, è diretto a semplificare il pagamento dell’imposta per le piccole imprese e ad agevolare chi ha difficoltà a versarla prima dell’incasso.
Da qui la natura unitaria dell’opzione. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 165764/2012 ammette che l’opzione si desuma anche dal comportamento concludente; la circolare n. 44/E del 2012 chiarisce che l’annotazione sulle fatture risponde all’esigenza della regolare tenuta della contabilità. La Corte richiama il principio per cui l’opzione può essere surrogata dal comportamento concludente ai sensi dell’art. 1, comma 1, d.P.R. n. 442/1997, come interpretato dall’art. 4 l. n. 342/2000 (Sez. V n. 15178 del 2020).
Tale comportamento, però, deve essere inequivoco. L’opzione non può mutare con riguardo a ciascuna operazione: il soggetto passivo perde la facoltà di assoggettare la singola operazione a IVA immediata o differita ed è obbligato ad applicare il regime prescelto a tutte le operazioni attive e passive dell’anno. La Corte conferma l’indirizzo espresso con la Sez. V n. 4112 del 2024, resa sul precedente regime dell’art. 7 d.l. n. 185/2008.
Dall’atto impositivo emergeva che l’Ufficio aveva raffrontato le liquidazioni periodiche con il quadro VE per i periodi 2013-2015, riscontrando l’esposizione di operazioni per competenza e di operazioni con imposta esigibile in anni successivi. L’erronea liquidazione dell’IVA assumeva rilievo ai fini della sanzione dell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 471/1997.
Il comportamento diretto a optare contestualmente per operazioni per cassa e per competenza è dunque del tutto equivoco, non consentendo di individuare con certezza il contenuto dell’opzione. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per l’applicazione del regime sanzionatorio e la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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