Rateizzazione, inadempimento e iscrizione a ruolo senza previa contestazione (Cass. civ. Sez. V n. 30651 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’inadempimento al pagamento degli importi rateizzati legittima l’Agente della riscossione a iscrivere a ruolo l’intero importo dovuto, ai sensi dell’art. 15 ter, primo comma, del d.P.R. n. 602/1973, nel testo applicabile ratione temporis, richiamato dall’art. 3 bis, comma 3, del d.lgs. n. 462/1997, senza necessità di una previa contestazione formale dell’inadempimento al contribuente. Non integra motivazione apparente né omessa pronuncia la sentenza che abbia esplicitamente affermato la necessità di tale contestazione preventiva: trattasi di motivazione esistente e logica, che rende percepibile la ratio decidendi. Il vizio, pertanto, non è di natura processuale ma sostanziale, per violazione di legge.

Il Fatto

La controversia origina dall’impugnazione di una cartella di pagamento per IVA non versata relativa all’anno d’imposta 2007. La cartella era stata emessa ai sensi dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633/1972, in ragione della consegna, a garanzia di un piano di rateizzazione, di una polizza fideiussoria ritenuta inidonea.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contribuente. La Commissione tributaria regionale, in secondo grado, aveva respinto l’appello dell’Amministrazione finanziaria, affermando che l’iscrizione a ruolo non poteva avvenire senza una previa definizione formale della richiesta di rateazione, quanto all’inidoneità della fideiussione e agli eventuali inadempimenti nel pagamento delle rate. L’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, articolato sotto il profilo dell’error in procedendo e della violazione di legge. La società contribuente, nelle more fallita, non ha resistito.

La Motivazione della Corte

Il ricorso dell’Amministrazione è fondato. La Corte richiama anzitutto la nozione elaborata dalle Sezioni Unite n. 22232 del 03.11.2016 e n. 16599 del 05.08.2016: la motivazione apparente ricorre quando il testo, pur materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, perché composto di argomentazioni inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice. A tale vizio è omogenea la motivazione perplessa o incomprensibile. In questi casi l’anomalia integra un error in procedendo e comporta la nullità della sentenza.

Parimenti rileva la motivazione contraddittoria, che esprima un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Resta invece escluso il sindacato di legittimità sulla mera motivazione insufficiente, secondo il principio di Cass. S.U. n. 8053 del 07.04.2014.

Nel caso concreto, la sentenza impugnata non presenta né motivazione apparente né omessa pronuncia: la Commissione regionale ha affermato con chiarezza che l’Agente della riscossione non avrebbe potuto notificare la cartella senza previa contestazione formale dell’inadempimento. Si tratta di motivazione esistente e logica, idonea a far comprendere la ratio decidendi; la censura sotto il profilo dell’error in procedendo è quindi infondata.

Il motivo è però fondato sotto il profilo della violazione di legge. L’inadempimento al pagamento delle rate giustifica l’iscrizione a ruolo dell’intero importo dovuto, in forza dell’art. 15 ter, primo comma, del d.P.R. n. 602/1973, nel testo applicabile ratione temporis, richiamato dall’art. 3 bis, comma 3, del d.lgs. n. 462/1997. L’iscrizione a ruolo, dunque, non richiede una previa contestazione dell’inadempimento, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello.

Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *