Ricorso inammissibile se non contestata la ratio decidendi autonoma (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19882 del 18.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur articolato in più motivi, non contesti in maniera specifica una delle rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata. Quando la pronuncia di merito si regge su una pluralità di ragioni autonome, ciascuna idonea da sola a sorreggerla, l’omessa censura di una di esse rende il ricorso privo di utilità, poiché la decisione resterebbe comunque giustificata dalla ragione non impugnata. Il vizio di motivazione e le violazioni di legge dedotte non possono essere esaminati quando il giudice di legittimità non sia posto in condizione di verificare l’incidenza effettiva della censura sull’esito del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di un’amministrazione statale in servizio presso una direzione territoriale del lavoro con la qualifica di ispettore tecnico, aveva chiesto, senza ottenerlo, il transito nel profilo professionale economicamente equivalente di ispettore del lavoro. Il titolo di studio posseduto, una laurea in giurisprudenza, non era stato ritenuto affine al profilo di inquadramento.
Il Tribunale di Rieti aveva accolto la domanda. La Corte d’appello di Roma, in riforma, aveva respinto la pretesa. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ai quali l’amministrazione ha replicato con controricorso.
La Motivazione della Corte
I cinque motivi — trattati congiuntamente per la loro stretta connessione — investono la violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., l’errata indicazione di un elemento di prova e l’assunzione di una data non esatta, l’omesso esame di un fatto decisivo, l’applicazione del CCNL Comparto Ministeri del 16 settembre 2007 e la sua errata lettura in ordine agli organici e alla sufficienza degli ispettori tecnici, nonché la disparità di trattamento e il danno asseritamente subito.
La Corte rileva che la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi. Tra queste assume rilievo autonomo l’accertamento dell’attuale inesistenza di una dotazione organica del profilo professionale di ispettore del lavoro.
Il ricorrente non ha contestato in maniera specifica questo passaggio motivazionale. La censura resta quindi priva di incidenza, perché la decisione di appello sarebbe comunque sorretta dalla ragione non impugnata.
Il ricorso è conseguentemente dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 4.000,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del medesimo articolo, se dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.