Giudicato interno su capo autonomo e interpretazione CCNL festivi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14250 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il capo autonomo della sentenza di merito che decide sull’an del trattamento retributivo richiesto dal lavoratore, in quanto dotato di propria individualità e autonomia giuridica, passa in giudicato interno ove non sia stato impugnato con appello incidentale dalla parte vittoriosa nel merito. Una volta formatosi il giudicato, la relativa questione non è più sindacabile con ricorso per cassazione. Nel merito, l’art. 22 del CCNL FISE Assoambiente riconosce al lavoratore che presti la propria opera nei giorni festivi di cui all’art. 21, comma 1, lett. B e C, tre distinte componenti retributive: il trattamento per il lavoro festivo, la maggiorazione ai sensi dell’art. 20 e il normale trattamento contrattualmente dovuto. La collocazione della virgola dopo la parola “trattamento” conferma la struttura ternaria della disposizione.

Il Fatto

Il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società datrice di lavoro per il pagamento di un compenso per lavoro festivo. Il tribunale, in sede di opposizione, aveva revocato il decreto e ridotto la somma riconosciuta al lavoratore. La Corte d’appello di Salerno, in accoglimento del gravame del lavoratore, ha riformato la sentenza, rigettando integralmente l’opposizione e riconoscendo il compenso richiesto.

La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito dal lavoratore con controricorso. Il collegio ha riservato la motivazione ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 22 del CCNL, sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nel riconoscere il pagamento della doppia giornata oltre la maggiorazione per le prestazioni rese nei giorni festivi indicati dall’art. 21, comma 1, lett. B e C.

Il secondo motivo denunciava la nullità della sentenza per errore di percezione del documento prodotto dal lavoratore, con violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.: la mail del 24/2/2021, secondo la ricorrente, non rappresentava un’interpretazione autentica dell’associazione firmataria.

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, rilevando che sulla questione interpretativa si era formato il giudicato interno. Il tribunale aveva accolto la tesi del lavoratore sull’interpretazione dell’art. 22, lett. A), ma aveva ritenuto il trattamento già corrisposto. Il gravame del lavoratore verteva solo sul quantum. La società non aveva proposto appello incidentale sul capo autonomo relativo all’an, limitandosi a riproporre le difese di primo grado.

Su tale capo, dotato di autonomia giuridica, si è formato il giudicato, non impugnabile in cassazione. Nel merito, la Corte ha comunque confermato la correttezza dell’interpretazione della Corte d’appello. L’art. 22 del CCNL prevede che il trattamento maggiorato ai sensi dell’art. 20 si aggiunge al normale trattamento contrattualmente dovuto: tre componenti distinte. L’errore della ricorrente consiste nel leggere l’espressione “trattamento maggiorato” come un tutt’uno, senza considerare la virgola posta dopo “trattamento”.

La Corte ha escluso che la Corte d’appello abbia confuso la festività retribuita con il lavoro nel giorno festivo, e ha dichiarato il ricorso inammissibile con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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