Mansioni superiori e contratti integrativi: interpretazione riservata al merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19880 del 18.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi integrativi di ente non è deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché solo i contratti collettivi nazionali godono del regime di pubblicità previsto dall’art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001; l’interpretazione dei contratti integrativi è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizio di motivazione nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Nella comparazione tra profili professionali il tratto differenziale va individuato nel grado di autonomia operativa, che implica la capacità decisionale e la responsabilità per le scelte assunte. L’accertamento delle mansioni superiori e della loro prevalenza costituisce valutazione di fatto insindacabile.
Il Fatto
Il lavoratore, assunto con contratti di formazione-lavoro, ha prestato attività presso un convitto con mansioni di assistente socio-assistenziale e inquadramento in Area B, posizione economica B2. Ha adito il giudice del lavoro chiedendo, tra l’altro, il riconoscimento delle mansioni superiori, dell’indennità di turno e dell’indennità istitutori previste dalla contrattazione collettiva integrativa di ente.
Il Tribunale ha accolto parzialmente le domande, escludendo le mansioni superiori ma riconoscendo le due indennità. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento dei gravami, ha riconosciuto le differenze retributive per mansioni superiori riconducibili all’Area C, posizione C1, e l’indennità istitutori, rigettando invece la domanda sull’indennità di turno. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, anch’esso articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il secondo motivo del ricorso principale e i primi due motivi del ricorso incidentale, accomunati dal medesimo profilo di inammissibilità. Il riferimento agli artt. 1362 e ss. c.c. è puramente di facciata, poiché le censure mirano in realtà a proporre una diversa interpretazione della contrattazione collettiva integrativa.
Il collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, la violazione dei contratti collettivi è deducibile solo per quelli nazionali; i contratti integrativi, pur parametrati al territorio in ragione dell’amministrazione, hanno dimensione decentrata e la loro interpretazione è riservata al giudice di merito. La denuncia dei canoni ermeneutici, per essere ammissibile, deve indicare le specifiche norme violate e precisare in quale modo il giudice si sia discostato da esse.
Il primo motivo del ricorso principale, relativo all’accertamento delle mansioni superiori, è infondato. La Corte territoriale ha fondato la declaratoria su una puntigliosa analisi delle risultanze testimoniali, accertando che il lavoratore aveva operato in piena autonomia. Nella parte in cui contesta tale accertamento, il motivo è inammissibile, non potendosi censurare il prudente apprezzamento delle prove.
La critica alla comparazione tra profili professionali è infondata: la sentenza impugnata afferma esplicitamente l’equivalenza tra la vecchia VI qualifica funzionale del d.P.R. n. 285 del 1988 e il profilo B2 del CCNL 1998-2001, sicché, per proprietà transitiva, il confronto con il profilo C1 è correttamente condotto. La Corte osserva che il tratto differenziale risiede nel maggiore grado di autonomia operativa, che implica capacità decisionale e responsabilità.
Il terzo motivo del ricorso principale, sull’ammontare delle differenze retributive, e il terzo motivo di ricorso incidentale, sull’omesso esame di fatti decisivi, sono parimenti rigettati o dichiarati inammissibili: essi si risolvono in censure dell’accertamento di fatto o in istanze di riesame delle risultanze istruttorie. Le spese di legittimità sono compensate per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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