Residenza fiscale e domicilio: novella 2024 applicabile solo dal 2024 (Cass. civ. Sez. V n. 20041 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di soggetti passivi dell’imposta, la nuova definizione di domicilio introdotta dall’art. 1 d.lgs. n. 209 del 2023 si applica, per effetto della disposizione intertemporale dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2023, alle sole fattispecie sostanziali verificatesi dal 1° gennaio 2024, e non a quelle anteriori, ancorché accertate o discusse in giudizio dopo tale data. Per le fattispecie pregresse, il domicilio di cui all’art. 2, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986, che rinviava al codice civile, coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali della persona, con prevalenza del luogo in cui tali interessi sono gestiti abitualmente in modo riconoscibile dai terzi. Le relazioni affettive e familiari non rivestono ruolo prioritario e rilevano solo insieme ad altri criteri che attestino univocamente il più stretto collegamento.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a un contribuente, anagraficamente residente nel Principato di Monaco, un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2008, fondato su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. La verifica aveva accertato che, per gli anni dal 2006 al 2010, il contribuente aveva mantenuto in Italia il centro dei propri interessi vitali.

Il ricorso del contribuente era accolto dalla Commissione tributaria provinciale; la Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ribaltava la decisione. Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per cassazione gli eredi del contribuente, nel frattempo deceduto, affidandosi a due motivi. L’Agenzia resisteva con controricorso e il Procuratore generale chiedeva il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 2, comma 2-bis, d.P.R. n. 917 del 1986, sostenendo che il contribuente avesse conservato in Italia il centro dei propri interessi. La Corte preliminarmente ricostruisce il quadro normativo, escludendo l’applicabilità alla fattispecie della novella introdotta dall’art. 1 d.lgs. n. 209 del 2023, che ha dettato una definizione autonoma del domicilio sganciandola dal codice civile.

La nuova disciplina, osserva la Corte, è di natura sostanziale, perché incide sulle condizioni fattuali della soggettività passiva e sull’onere probatorio. La disposizione intertemporale dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2023 la applica dal 1° gennaio 2024, con esclusione delle fattispecie anteriori, neppure se accertate successivamente. Il riferimento normativo rimane quindi l’art. 2, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986 vigente ratione temporis.

Su questa base la Corte ribadisce l’orientamento consolidato: il domicilio corrisponde al centro degli affari e degli interessi vitali, prevalendo il luogo di gestione abituale e riconoscibile dai terzi. Le relazioni affettive e familiari non sono prioritarie. La Corte richiama numerosi precedenti, tra cui Cass. n. 11620 del 2021 e Cass. n. 18702 del 2021, valorizzando il criterio del centro degli interessi principali, gestito in modo riconoscibile, elaborato dalla giurisprudenza eurounitaria.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile per plurime ragioni: non si misura con la ratio decidendi della sentenza d’appello, censurandola in blocco e contrapponendole una decisione di primo grado estranea al giudizio; ripropone la tesi dei gradi di merito; sollecita una rivalutazione nel merito degli elementi fattuali; non assolve l’onere di specifica indicazione degli atti e documenti ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. Anche nel merito, il motivo è infondato, perché nel caso di legami personali frazionati in Stati diversi si privilegia il contesto in cui esistono interessi patrimoniali gestiti in modo riconoscibile.

Il secondo motivo, sulla violazione delle norme in tema di indagini finanziarie, è parimenti inammissibile per le medesime ragioni e perché non attinge la ratio decidendi: la Commissione non ha contestato la provenienza della dichiarazione del terzo, ma l’idoneità della documentazione a giustificare analiticamente i singoli movimenti bancari. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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