Sanzione per omesso versamento da condono dovuta anche senza azione coattiva (Cass. civ. Sez. V n. 18802 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omesso pagamento delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge n. 289 del 2002, anche dopo l’iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle, la sanzione di cui all’art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 2011, per il caso di omesso pagamento entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011, si applica anche qualora gli Enti di Riscossione non abbiano provveduto, nel medesimo termine, all’avvio di ogni azione coattiva necessaria al recupero delle somme dovute e non corrisposte, anche mediante l’invio di un’intimazione a pagare, come previsto dall’art. 2, comma 5-bis, d.l. cit. I due commi disciplinano comportamenti autonomi, da porre in essere entro la medesima scadenza, senza che l’obbligo del contribuente sia subordinato all’attivazione dell’Ente di riscossione.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società contribuente un atto di contestazione con cui irrogava le sanzioni previste dall’art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 138 del 2011, per non aver versato le somme dovute entro il termine, pur avendo beneficiato della sanatoria di cui alla legge n. 289 del 2002.
La società impugnava l’atto. La CTP accoglieva il ricorso rilevando che l’Ufficio non aveva provato la notifica delle cartelle sottese alla contestazione. La CTR confermava, osservando che l’atto avrebbe dovuto essere preceduto dall’intimazione al pagamento o da altra azione coattiva, da notificarsi entro il 31 dicembre 2011, mentre l’atto era stato inviato solo nel 2016. L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, evocando in giudizio anche l’Agenzia delle entrate-Riscossione; entrambe le intimate non svolgevano difese.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta l’unico motivo, con cui l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 5-bis e 5-ter, d.l. n. 138 del 2011, ritenendo che la sanzione conseguisse al solo inadempimento del contribuente, a prescindere dall’intimazione.
Il motivo è fondato. Il legislatore ha dettato una disciplina specifica per la riscossione delle somme dovute da chi si è avvalso dei condoni della legge n. 289 del 2002, con i due commi introdotti dalla legge n. 148 del 2011 in sede di conversione e il secondo poi modificato dal d.l. n. 201 del 2011. Tali norme perseguono la celere esazione di quanto dovuto, senza incidere sulla disciplina e sugli effetti dei condoni stessi.
Il comma 5-bis fissa in capo all’Ente di riscossione il termine del 31 dicembre 2011 per avviare ogni azione coattiva, anche mediante intimazione a pagare. Il comma 5-ter opera invece sul versante del contribuente, prevedendo una sanzione ulteriore rispetto a quelle già previste dalla legge n. 289 del 2002 per chi non abbia pagato entro il medesimo termine, secondo lo schema già delineato da Cass. n. 26908 del 2011.
La lettura della CTR, che subordinava l’applicazione della sanzione all’avvio di azioni coattive o alla notifica dell’intimazione, non è condivisibile. Sotto il profilo letterale, la norma prevede due obblighi autonomi, senza che quello del contribuente dipenda dall’attivazione dell’Ente. Sotto il profilo logico, l’identica scadenza fissata per entrambi gli adempimenti rende irragionevole ipotizzare che l’obbligo del contribuente sorgesse solo dopo l’attivazione dell’Ente di riscossione.
La soluzione è coerente con quanto già affermato a proposito del termine perentorio del 31 dicembre 2008 per la notifica delle cartelle ex art. 37, comma 44, d.l. n. 223 del 2006, non prorogato per effetto dei commi 5-bis e 5-ter, e richiamato da Cass. n. 8858 del 2024 in funzione acceleratoria. Il trattamento sanzionatorio si colloca su un piano diverso rispetto all’azione coattiva di recupero.
Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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