Il vizio di motivazione sindacabile in Cassazione si riduce al minimo costituzionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 19315 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riduzione del sindacato di legittimità sulla motivazione al “minimo costituzionale”, operata dalla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., comporta che è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrato irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa, esclusa ogni rilevanza del mero difetto di sufficienza. L’osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiede che il giudice di merito dia conto dell’esame di tutte le prove, essendo necessario e sufficiente che esponga gli elementi essenziali al fine del decidere.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, nella sua qualità di socio e amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata, coinvolta in una frode fiscale di ampio raggio. Il contribuente aveva impugnato l’avviso e la Commissione tributaria provinciale ne aveva accolto il ricorso.
La Commissione tributaria regionale della Campania, investita dell’appello dell’Amministrazione finanziaria, aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo non provata la qualità di socio di fatto del contribuente sulla base dell’unico elemento del ritrovamento di documentazione societaria in un’autovettura parcheggiata presso un’impresa facente capo al medesimo contribuente. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha inquadrato il motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., come denuncia di un error in procedendo derivante dalla violazione delle norme a presidio dell’obbligo motivazionale. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui il vizio di motivazione sindacabile in sede di legittimità è solo quello che attinge il nucleo fondamentale della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione delle ragioni della decisione.
La Suprema Corte ha ribadito che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, ha ridotto il controllo sulla motivazione alle sole anomalie che si tramutano in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Tale sindacato è limitato alla mancanza assoluta di motivi, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
Nel caso di specie, la Corte ha escluso che la sentenza impugnata potesse essere dichiarata nulla per difetto assoluto di motivazione. Il giudice d’appello aveva, infatti, spiegato le ragioni per cui riteneva non provato il ruolo di socio e amministratore di fatto, evidenziando che nell’accertamento non era indicata alcuna documentazione da cui emergesse un’attività di amministrazione o un interesse alla gestione societaria da parte del contribuente.
La Corte ha quindi precisato che l’osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non impone al giudice di merito di dar conto dell’esame di tutte le prove, essendo necessario e sufficiente che egli esponga gli elementi essenziali ai fini del decidere. Gli argomenti e le tesi incompatibili con la soluzione adottata si intendono per implicito disattesi, senza necessità di specifica confutazione.
Quanto ai confini del controllo di legittimità, la Corte ha rammentato che è censurabile solo il vizio che risulti dal testo della decisione impugnata, essendo estranea al giudizio di legittimità ogni possibilità di procedere a un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze processuali. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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