Motivazione apparente e domanda riconvenzionale trasversale tra coevocati (Cass. civ. Sez. II n. 20086 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, e quindi nulla ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza d’appello che si limiti a richiamare per relationem la decisione di primo grado senza esaminare criticamente i motivi di gravame, così da non rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito. Il vizio ricorre quando il giudice non risponda alla doglianza sulla ignoranza incolpevole dei vizi della cosa venduta, rilevante ai fini dell’art. 1494 cod. civ., e quando confermi la decadenza senza prendere posizione sull’orientamento richiamato. Il convenuto che formuli domanda nei confronti di altro convenuto, già parte del processo, propone una domanda riconvenzionale “trasversale”: non deve richiedere il differimento dell’udienza ex art. 269 cod. proc. civ., essendo sufficiente rispettare termini e forme dell’art. 167, comma 2, cod. proc. civ.

Il Fatto

Gli acquirenti di una porzione di fabbricato convenivano in giudizio la venditrice, la società appaltatrice e i progettisti e direttori dei lavori, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dai difetti acustici dell’immobile, realizzato senza i necessari accorgimenti di insonorizzazione.

La venditrice si difendeva sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva e, a garanzia, chiamava in causa la propria venditrice. Il Tribunale accertava i vizi, dichiarava l’inadempimento della venditrice e ne disponeva la condanna; dichiarava prescritta l’azione verso la società e la decadenza dalle domande verso i progettisti. La Corte d’Appello accoglieva il gravame solo per il lucro cessante e lo rigettava nel resto. La venditrice ricorreva per cassazione con tre motivi, poi assorbiti i restanti.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, connessi, sono accolti. La Corte rileva che la sentenza d’appello non ha dato alcuna risposta al motivo con cui la ricorrente aveva dedotto la mancanza di colpa per non aver conosciuto il vizio, emerso solo a seguito di accertamento tecnico complesso. Sul punto la motivazione è definita del tutto contraddittoria.

Richiamando l’orientamento consolidato, la Corte ricorda che in tema di vendita l’azione di riduzione del prezzo e quella risarcitoria ex art. 1494 cod. civ. differiscono per regime giuridico: la seconda richiede la colpa del venditore. Sorta l’obbligazione di garanzia, grava su questi una presunzione di conoscenza dei vizi, superabile solo con la dimostrazione di averli ignorati senza colpa. La sentenza impugnata, che ha applicato l’art. 1494 cod. civ. senza motivare sull’ignoranza colpevole, è quindi inidonea a far comprendere l’iter logico seguito.

Quanto alla decadenza dalle domande di garanzia e manleva, la Corte d’Appello si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, senza prendere posizione sulla fondatezza del motivo. È nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la motivazione solo apparente, quale quella per relationem, priva di autonomo processo deliberativo.

Sul terzo motivo, la Corte aderisce all’orientamento maggioritario secondo cui il convenuto che proponga domanda verso altro convenuto, già parte del giudizio, non ha l’onere di chiedere il differimento dell’udienza ex art. 269 cod. proc. civ., essendo sufficiente formulare la domanda nei termini e con le forme dell’art. 167, comma 2, cod. proc. civ. La tesi si fonda sui principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, e sul dato letterale dell’art. 269 cod. proc. civ., che richiede la citazione del terzo solo per il soggetto estraneo al contraddittorio.

La sentenza è dunque cassata per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà applicare i principi enunciati sia in relazione all’art. 1494 cod. civ. sia all’art. 269 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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