Lo storno di clientela non è illecito senza mezzi scorretti (Cass. civ. Sez. I n. 2586 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La concorrenza esercitata mediante distrazione di clientela da un altro imprenditore non costituisce, di per sé, condotta anticoncorrenziale e non può essere preclusa al nuovo imprenditore in assenza di un patto di non concorrenza, pena una menomazione della sua iniziativa imprenditoriale priva di fondamento normativo. Ciò che integra l’illecito è l’acquisizione sistematica di clientela altrui realizzata con l’uso diretto o indiretto di mezzi non conformi alla correttezza professionale, come l’impiego di notizie sui rapporti con i clienti acquisite nello svolgimento di una pregressa attività lavorativa presso il concorrente, quando da tale impiego consegua un vantaggio competitivo. Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto del giudice di merito come termine obbligato dell’operazione di sussunzione; diversamente si invade la quaestio facti riservata al giudice del merito. La resistenza della ratio decidendi fondata sull’insussistenza degli atti di concorrenza sleale rende prive di interesse le doglianze rivolte contro la diversa ragione relativa all’insussistenza del danno.

Il Fatto

Una società propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva respinto il gravame contro la decisione di primo grado. La domanda originaria mirava alla condanna di una società concorrente al risarcimento dei danni per concorrenza sleale.

L’attrice fondava la pretesa sullo storno di dipendenti e sullo sviamento di clientela posto in essere da alcuni suoi ex dipendenti, che si erano accordati con altri soggetti per costituire la società convenuta e avviare un’attività concorrente. Deduceva inoltre l’indebito approfittamento di una notizia che l’aveva colpita, anche mediante propalazione di false notizie. La Corte di appello, disposta una consulenza tecnica d’ufficio, aveva escluso la dimostrazione dell’illecito allegato.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato a sette motivi. La Corte esamina prioritariamente la censura vertente sulla ratio decidendi comune, rappresentata dall’insussistenza di atti di concorrenza sleale. Il punto centrale riguarda la doglianza sulla mancata valorizzazione delle risultanze della consulenza tecnica, che aveva accertato un trasferimento di clientela e stimato il relativo danno.

La Corte rileva che il trasferimento di clientela non è concludente ai fini dell’accertamento dell’illecito. Il nuovo imprenditore non può essere precluso dal distrarre i clienti di un concorrente in assenza di un patto di non concorrenza, poiché una simile limitazione menomerebbe la sua iniziativa imprenditoriale senza fondamento normativo. Illecita è semmai l’acquisizione sistematica di clientela altrui mediante mezzi non conformi alla correttezza professionale, come l’utilizzo di notizie sui rapporti con i clienti acquisite nel corso di una pregressa attività lavorativa e non destinate a divulgazione, quando da tale impiego consegua un vantaggio competitivo.

Nella specie, né nella sentenza né nel ricorso sono presenti riferimenti a elementi espressivi di un siffatto carattere. Quanto alla mancata valorizzazione della stima dei danni, il giudice di appello ha illustrato le ragioni del mancato recepimento, avendo ritenuto la consulenza elaborata su documenti tardivamente depositati e perciò inutilizzabili.

Le censure relative al ruolo e alle conoscenze dei dipendenti trasferiti muovono da presupposti fattuali non riscontrati. La violazione o falsa applicazione di legge non può essere formulata se non assumendo l’accertamento di fatto del giudice di merito come termine indefettibile del giudizio di sussunzione, diversamente trasmodandosi nella revisione della quaestio facti riservata al giudice del merito. Il motivo sull’obbligo di fedeltà è parimenti inammissibile, essendo stata l’attività concorrenziale collocata successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

I motivi relativi al danno sono inammissibili per difetto di interesse: la resistenza della ragione fondata sull’insussistenza degli atti di concorrenza sleale rende irrilevanti le doglianze contro la diversa ragione concernente l’insussistenza del danno, non potendo in nessun caso condurre all’annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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