Responsabilità del tour operator e indennità per ritardo del vettore (Cass. civ. Sez. III n. 16529 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore risponde verso il viaggiatore dei danni derivanti dall’inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, compreso il trasporto aereo svolto dal vettore di cui si avvalga, salvo il diritto di rivalersi. Tale responsabilità non si estende all’indennità prevista dall’art. 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004, che è obbligazione indennitaria ex lege posta dalla fonte comunitaria esclusivamente a carico del vettore aereo, in caso di ritardo, anche quando il viaggiatore non provi alcun danno. Il giudice che rigetti la domanda risarcitoria per insussistenza o mancata prova del danno non nega affatto la responsabilità dell’organizzatore: i motivi che muovono da una diversa premessa non colgono la ratio decidendi e sono inammissibili.

Il Fatto

Il ricorrente e la congiunta avevano acquistato un pacchetto turistico organizzato da un tour operator per un soggiorno all’estero, comprensivo dei voli di andata e ritorno operati da una compagnia aerea. Il giorno del rientro l’imbarco era stato ritardato di circa tre ore; il volo era stato segnato da scossoni e da un anomalo andamento dell’aeromobile, ai passeggeri era stato comunicato di prepararsi a un atterraggio di emergenza e l’aereo era stato costretto a uno scalo tecnico. I viaggiatori erano giunti a destinazione con oltre sette ore di ritardo e avevano dedotto un danno non patrimoniale da grave disagio psicologico.

Davanti al Giudice di pace, i viaggiatori avevano chiesto la compensazione pecuniaria del Regolamento (CE) n. 261/2004, il risarcimento per la mancata informazione e assistenza e, in generale, per inadempimento contrattuale. Il giudice di pace si era dichiarato incompetente; il Tribunale, in accoglimento del gravame sulla competenza, aveva parzialmente accolto la domanda contro il vettore, condannandolo all’indennità, e aveva rigettato quella contro il tour operator. I viaggiatori ricorrono per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono trattati congiuntamente e dichiarati inammissibili. I ricorrenti muovono dalla premessa che il Tribunale abbia ritenuto l’obbligazione di trasporto aereo estranea alla tutela contrattuale prevista dall’art. 43 del d.lgs. n. 79/2011. La Corte rileva che questa premessa non corrisponde alla sentenza impugnata.

Il percorso del giudice del merito si articola in tre passaggi. Il Tribunale ha riconosciuto il diritto all’indennità per il ritardo superiore a sette ore. Ha poi individuato il solo vettore aereo come obbligato, trattandosi di indennità prevista dalla fonte comunitaria e non dall’art. 43 del codice del turismo. Ha infine rigettato la distinta domanda risarcitoria non perché il tour operator non rispondesse del fatto del vettore, ma perché nessun danno risarcibile era stato provato e il danno da vacanza rovinata non era neppure astrattamente configurabile.

La Corte sottolinea che l’indennità non è obbligazione risarcitoria, ma obbligazione indennitaria ex lege, che presuppone il ritardo ma non necessariamente il danno, e che grava esclusivamente sul vettore. L’art. 43 del d.lgs. n. 79/2011, anche nella formulazione vigente ratione temporis, contempla la diversa obbligazione di risarcimento del danno. Il richiamo al sesto comma di tale articolo, introdotto dal d.lgs. n. 62 del 2018 e non applicabile ai fatti, è perciò irrilevante.

La questione dei limiti della responsabilità del tour operator, che coinvolge la causa concreta del contratto e la qualifica dei prestatori quali ausiliari ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., non è stata quindi affrontata dal Tribunale, essendo la domanda rigettata sul diverso rilievo della mancanza del danno. I motivi, basandosi sull’erronea premessa, non censurano la vera ratio decidendi. L’aberratio ictus emerge anche dalla trascrizione inesatta dello stralcio motivazionale: estranea alla tutela era l’obbligazione ex lege dell’indennità, non l’esecuzione del trasporto.

Il terzo motivo, sulle spese, è anch’esso inammissibile. La Corte ribadisce che il potere discrezionale del giudice, se contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri, non è soggetto a controllo di legittimità; nella liquidazione possono rientrare anche le voci di spese in senso stretto. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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