Rimborso spese di accesso del medico ambulatoriale è reddito imponibile (Cass. civ. Sez. V n. 20149 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rimborso spese di accesso corrisposto al medico ambulatoriale convenzionato che svolge l’attività in un comune diverso da quello di residenza costituisce reddito imponibile ai fini Irpef. Tale voce è ontologicamente distinta dalle indennità percepite per le trasferte di cui all’art. 51, comma 5, Tuir, che presuppongono spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione, disposti su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro. Non essendo riconducibile alle ipotesi di parziale non concorrenza previste dai commi da 5 a 8 dell’art. 51 Tuir, essa rientra tra le somme a qualunque titolo percepite in relazione al rapporto di lavoro dipendente, in applicazione del principio di onnicomprensività sancito dall’art. 51, comma 1, Tuir. L’orientamento che ravvisava la natura non reddituale di tali emolumenti deve considerarsi definitivamente superato.
Il Fatto
Il contribuente, medico specialista ambulatoriale, aveva impugnato il diniego di rimborso dell’Irpef versata sulle somme percepite a titolo di spese di viaggio per svolgere l’attività presso ambulatori esterni al proprio comune di residenza. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia aveva rigettato l’appello dell’ufficio, riconoscendo la non imponibilità di tali emolumenti.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 51, commi 1, 2 e 5, dell’art. 13, comma 1, e dell’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917/1986, nonché l’erronea interpretazione dell’art. 48 del contratto collettivo nazionale dei medici specialisti ambulatoriali. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che l’orientamento che aveva riconosciuto la natura non reddituale degli emolumenti in questione, richiamando l’art. 51, comma 5, Tuir e la figura dei c.d. “trasfertisti occasionali”, risulta ormai definitivamente superato alla luce delle più recenti pronunce di legittimità.
Il collegio ricostruisce la portata della norma: i commi da 5 a 8 dell’art. 51 Tuir introducono, in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione dettato dal primo comma, una parziale non concorrenza alla formazione del reddito per determinate indennità erogate ai dipendenti che svolgono attività lavorativa in luoghi diversi da quello contrattualmente individuato.
Tale disciplina non è però invocabile nella fattispecie. Le somme corrisposte al medico per svolgere attività di ambulatorio fuori dal proprio comune di residenza integrano una situazione differente rispetto alla trasferta comandata al di fuori del comune della sede di lavoro.
La Corte richiama il principio già affermato in sede di legittimità: il rimborso spese di accesso alla sede di lavoro situata in un comune diverso da quello di residenza del medico convenzionato, determinato con il criterio forfettario dell’indennità chilometrica, è ontologicamente diverso dalle indennità per trasferta. Queste ultime consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione, intervenuti su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro. Ne deriva che il principio di onnicomprensività dell’art. 51, comma 1, Tuir impone di ricomprendere la voce tra le somme soggette a imposizione fiscale.
Su queste basi il ricorso dell’ufficio è accolto, la sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso originario del contribuente è rigettato nel merito. La Corte compensa le spese del doppio grado di merito e condanna il contribuente alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.