Nullità del provvedimento disciplinare per parere acquisito dopo il dibattimento (Cass. civ. Sez. II n. 20151 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, in quanto giudice disciplinare, è soggetta all’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 111 Cost. È affetta da contraddittorietà insanabile la motivazione con cui la Commissione respinge l’eccezione di nullità del provvedimento sanzionatorio basato su un parere acquisito dopo la chiusura del dibattimento e utilizzato in difetto di contraddittorio, affermando che su quel contenuto l’incolpato avrebbe potuto interloquire in sede dibattimentale. Una simile motivazione non consente di comprendere l’iter logico seguito per rigettare l’eccezione e giustifica la cassazione con rinvio in diversa composizione.

Il Fatto

Il ricorrente, odontoiatra iscritto all’albo, era stato sanzionato dalla Commissione disciplinare dell’Ordine provinciale con un mese di sospensione dall’esercizio della professione, per avere violato gli artt. 1, 2, 24, 25 e 64 del codice deontologico: aveva rifiutato a una paziente la consegna della documentazione clinica richiesta e non si era presentato alle convocazioni davanti alla Commissione disciplinare.

Il professionista aveva impugnato il provvedimento davanti alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, che aveva respinto il reclamo. Ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo vizi di nullità della decisione e della motivazione, falsa applicazione delle norme deontologiche e omesso esame di fatti decisivi. L’Ordine e il Ministero della Salute hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso contesta, tra l’altro, che la Commissione abbia basato il rigetto delle eccezioni di nullità su un parere della Federazione Nazionale richiesto dopo la chiusura della fase dibattimentale e mai sottoposto al contraddittorio dell’incolpato. La Corte rileva che la Commissione aveva dato conto del primo parere, acquisito il 21 aprile 2017 in materia di tenuta della documentazione clinica, e del secondo parere, richiesto il 5.9.2017, dopo la conclusione dell’istruttoria, in merito all’applicabilità dell’art. 25 del codice deontologico alla fattispecie concreta.

La Commissione aveva escluso ogni violazione sostenendo che il provvedimento sanzionatorio si fondava sul primo parere, sottoposto al contraddittorio, e che sul secondo il ricorrente aveva comunque potuto interloquire in sede dibattimentale. La Corte censura questa affermazione: è evidente che sul contenuto di un parere richiesto dopo la chiusura della fase dibattimentale l’interessato non abbia potuto argomentare nel corso del dibattimento stesso.

Il tentativo di superare la contraddizione — ipotizzando che già il primo parere vertesse sull’obbligo di conservazione in capo ai liberi professionisti — è smentito dal testo della decisione: il primo parere riguardava la tenuta della documentazione medica, il secondo specificamente l’applicabilità dell’art. 25 alla fattispecie concreta.

La Corte richiama quindi il principio secondo cui la decisione della Commissione centrale, quale giudice disciplinare, è soggetta all’obbligo di motivazione ex art. 111 Cost., e conclude che la motivazione impugnata non consente di comprendere il percorso logico con cui l’eccezione di difetto di contraddittorio è stata rigettata. Il terzo motivo è pertanto fondato, mentre il primo e il secondo sono infondati; gli altri restano assorbiti. La decisione è cassata con rinvio alla Commissione Centrale, in diversa composizione, e i controricorrenti sono condannati alla rifusione delle spese di legittimità, ai sensi dell’art. 385, terzo comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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