Il giudicato esterno non vincola sull’inedificabilità accertata per sussunzione (Cass. civ. Sez. 5 n. 19171 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte che invochi l’autorità di un giudicato esterno ha l’onere di fornirne la prova, mediante la produzione della sentenza munita dell’attestazione di cancelleria, ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c., anche in caso di non contestazione della controparte, restandone esonerata solo quando questa ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione del giudicato. L’effetto vincolante del giudicato esterno in materia di imposte periodiche non può riguardare gli elementi variabili destinati a modificarsi nel tempo; in particolare, una pronuncia resa su precedenti annualità ICI tra le stesse parti non può avere efficacia di giudicato circa l’accertamento sull’inedificabilità di un terreno oggetto di tassazione, quando tale accertamento sia il risultato di un’attività di sussunzione e interpretazione delle norme tributarie, che non passa in giudicato autonomamente dalla domanda. La maggiorazione del valore dei suoli edificabili, in presenza di vincoli d’inedificabilità, non configura un difetto assoluto di motivazione della sentenza, purché sia congruamente ridotta in ragione della minore attualità della potenzialità edificatoria. Il ricorso per cassazione manifestamente infondato, privo di temi di rilevanza nomofilattica, espone la parte alla condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.
Il Fatto
La società contribuente impugnava gli avvisi di accertamento IMU 2013 e 2014 emessi dal Comune su terreni reputati edificabili, sostenendo che fossero inseriti in aree in cui era preclusa ogni attività edificatoria. La Commissione Tributaria di Primo Grado rigettava i ricorsi, e la Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento confermava la decisione, dando atto della sussistenza di una potenzialità edificatoria per le particelle rientranti negli artt. 11 e 13 del P.R.G., con applicazione di una riduzione d’imposta del 90%, e precisando che non erano state sottoposte a tassazione le aree per la viabilità e gli spazi pubblici di cui all’art. 17 del P.R.G. La società proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi, e il Comune resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., è stato ritenuto infondato. La ricorrente non aveva dimostrato la formazione di un giudicato esterno, limitandosi a versare la sentenza n. 176/14 senza alcuna attestazione di cancelleria. La Corte ha ribadito che chi invoca il giudicato esterno deve provarlo tempestivamente, producendo la sentenza munita di attestazione di irrevocabilità ex art. 124 disp. att. c.p.c., anche in caso di non contestazione, salvo ammissione esplicita della controparte. Inoltre, la Corte ha condiviso il convincimento della commissione tributaria circa la mancata dimostrazione della coincidenza delle aree oggetto del precedente giudizio, ritenendo comunque che l’effetto vincolante del giudicato esterno operi solo in presenza di giudizi identici per causa petendi, petitum e soggetti, mentre nel caso di specie i soggetti erano pacificamente diversi.
La Corte ha aggiunto che, in materia di imposte periodiche, il giudicato esterno può riguardare solo i fatti a carattere stabile o tendenzialmente permanente, destinati a ripetersi ma non a modificarsi, mentre l’accertamento sull’inedificabilità di un terreno, in quanto frutto di un processo di sussunzione delle norme tributarie, non può costituire un vincolo all’esegesi demandata ad altro giudice e non passa in giudicato autonomamente dalla domanda. Con riferimento al tema dell’edificabilità, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità per cui la presenza di un vincolo d’inedificabilità risultante dal P.R.G. non sottrae le aree al regime fiscale proprio dei suoli fabbricabili, ma incide solo sulla determinazione della base imponibile.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono stati dichiarati infondati. In primo luogo, la Corte ha rammentato che, a seguito delle Sezioni Unite n. 8053/14, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si atteggi a violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente o il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, restando esclusa ogni rilevanza del difetto di sufficienza. Nel caso di specie, la commissione tributaria si era espressamente pronunciata sulle aree di cui all’art. 17 del P.R.G., precisando che non erano state sottoposte a tassazione, sicché la censura non coglieva nel segno.
Alla luce della manifesta infondatezza dei motivi e della loro natura meramente defatigatoria, la Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente alla refusione delle spese di lite, nonché al pagamento della somma di Euro 1.800,00 in favore del controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., ravvisando i presupposti per la condanna per abuso del processo. Ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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