Onere della prova su inerenza dei costi e presunzioni bancarie (Cass. civ. Sez. V n. 20183 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi e di IVA, l’onere di dimostrare i presupposti dei costi deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, ivi compresa la loro inerenza e la diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, incombe sul contribuente anche in base al canone della vicinanza della prova. Non basta la contabilizzazione della spesa, occorrendo una documentazione di supporto da cui ricavare l’importo, la ragione e la coerenza economica del costo. Qualora l’accertamento si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto dai dati e dagli elementi risultanti dai conti, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, cui spetta una prova analitica per ogni versamento. È infine inammissibile in cassazione il motivo che solleciti una rivalutazione del materiale probatorio o un’alternativa ricostruzione del fatto.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatogli per IRPEF, IRAP, addizionali, sanzioni e interessi relativamente all’anno 2012. La Commissione tributaria provinciale accoglieva in parte il ricorso, escludendo dal reddito d’impresa le anticipazioni su fatture e l’importo riferito a introiti per fatture di annualità pregresse. L’Ufficio proponeva appello.

La Commissione tributaria regionale riformava la decisione di primo grado, ritenendo non provata l’operazione di sconto su fatture ed escludendo che dalla documentazione esibita emergesse la riferibilità dei versamenti ad assegni insoluti o a fatture di anni precedenti. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava violazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 109 TUIR, oltre che dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la nota informativa bancaria fosse prova idonea dell’operazione di sconto e che spettasse all’Ufficio dimostrare l’attinenza delle movimentazioni all’attività d’impresa. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, perché privo di collegamento con la ratio decidendi e costituente censura di merito.

La CTR non si era fondata solo sulla nota informativa, ma anche sull’accertata mancata produzione del contratto di sconto con la banca, circostanza di fatto non più rivedibile in sede di legittimità. La doglianza sollecitava una revisione dell’accertamento in fatto, operazione preclusa al giudice di legittimità. La Corte ha ricordato che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, potendosi controllare solo la correttezza logico-formale e giuridica dell’esame di merito.

Nel merito, il collegio ha precisato che quanto effettivamente anticipato dalla banca al cliente costituisce elemento positivo di reddito del cliente, rilevante ai fini impositivi. Quanto alla deducibilità dei costi, la Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui la deducibilità richiede la inerenza all’attività d’impresa, con prova a carico del contribuente, ivi compresa la coerenza economica dei costi. La fattura è elemento probatorio solo se redatta in conformità ai requisiti dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, potendo il contribuente integrarne il contenuto con ulteriori prove.

Quanto alle movimentazioni bancarie, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati dei conti, con inversione dell’onere a carico del contribuente, tenuto a una prova analitica per ogni versamento. La presunzione, superata la verifica di costituzionalità, è vinta solo con la dimostrazione della provenienza e destinazione dei singoli pagamenti. Il secondo motivo è stato giudicato al limite dell’inammissibilità, poiché tendeva a una rivalutazione del materiale probatorio. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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