Dichiarazione integrativa e decadenza dalla riscossione: l’eccezione impropria è ammissibile in appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 14727 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di nuove eccezioni in appello, sancito dall’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, riguarda esclusivamente le eccezioni in senso stretto, ossia quelle che introducono vizi di invalidità dell’atto o fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa. Non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese, che consistono nella contestazione dei fatti costitutivi del credito o delle censure avversarie e che possono essere dedotte anche per la prima volta in grado di appello. La deduzione, da parte dell’agente della riscossione, della presentazione di una dichiarazione integrativa, finalizzata a contrastare l’eccezione di decadenza del contribuente, integra un’eccezione impropria, in quanto si limita a prospettare un diverso dato temporale della medesima vicenda dichiarativa al quale correlare la verifica della tempestività della notificazione. La produzione documentale in appello, strumentale a tale linea difensiva, è ammissibile ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa per la riscossione di somme a titolo di IRPEF e IVA relative agli anni d’imposta 2015 e 2016, deducendo plurimi vizi, tra cui la decadenza dal potere di riscossione ex art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 con riferimento ai crediti dell’anno 2015. La Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo tardiva la notifica della cartella limitatamente a tali crediti.
L’agente della riscossione proponeva appello, deducendo l’erroneità della decisione alla luce di una dichiarazione integrativa presentata dal contribuente e prodotta solo in sede di gravame. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, ritenuta ammissibile la produzione documentale, accoglieva l’appello, affermando che il dies a quo dei termini di decadenza decorre dalla dichiarazione integrativa. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente denunciava la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 345 c.p.c., assumendo che l’appello dell’agente della riscossione fosse fondato su un fatto (la presentazione della dichiarazione integrativa) mai allegato in primo grado e, pertanto, precluso dal divieto di nova.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio per cui il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le sole eccezioni in senso stretto, ossia quelle volte a introdurre vizi d’invalidità dell’atto ovvero fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa, e non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese.
Nel caso di specie, la deduzione dell’agente della riscossione circa la dichiarazione integrativa del 30 ottobre 2017 non ha introdotto un fatto estintivo o impeditivo autonomo, né ha inciso sul fondamento della pretesa. Essa si è limitata a confutare la specifica censura di decadenza formulata dal contribuente, prospettando un diverso dato temporale riferito alla medesima vicenda dichiarativa, al quale correlare la verifica della tempestività della notificazione.
La Corte ha precisato che la relativa produzione documentale in appello, in quanto strumentale a tale linea difensiva, non contrasta con il divieto di cui all’art. 57 citato, restando ferma l’ammissibilità della produzione di nuovi documenti in secondo grado ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992. Il fatto che la dichiarazione integrativa sia stata documentata solo in appello non è sufficiente a rendere nuova e inammissibile la difesa, poiché il documento non è stato utilizzato per introdurre un’eccezione nuova, ma soltanto per contrastare la dedotta decadenza, indicando il diverso momento dal quale doveva farsi decorrere il termine.
La questione relativa alla dichiarazione integrativa può quindi integrare un’eccezione impropria, non soggetta alle preclusioni, quando sia dedotta al solo fine di contrastare le allegazioni del contribuente. Diverso è il caso in cui la deduzione di fatti connessi alla dichiarazione integrativa assuma i tratti dell’eccezione in senso stretto, prospettando una causa ostativa autonoma idonea a paralizzare la pretesa, evenienza che non ricorre nella specie. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese.
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Nota della Redazione
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