Imposta di registro: in caso di litisconsorzio facoltativo tassazione autonoma dei singoli rapporti e recupero solo verso la parte obbligata (Cass. civ. Sez. 5 n. 4702 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di litisconsorzio facoltativo, pur nell’identità delle questioni, permane l’autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole causae petendi, con la conseguenza che esse, per loro natura scindibili, restano distinte e autonomamente tassabili ai fini dell’imposta di registro. L’imposta non colpisce la sentenza in quanto tale, ma il rapporto o i rapporti in essa racchiusi. Nei casi di registrazione a debito delle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, il recupero dell’imposta prenotata è effettuato solo nei confronti delle parti obbligate al risarcimento, senza che operi il principio di solidarietà di cui all’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986.
Il Fatto
La società contribuente impugnava la cartella di pagamento notificatale per la registrazione della sentenza del Tribunale di Roma che, definendo un giudizio di risarcimento danni da responsabilità professionale, aveva accolto anche la domanda di manleva svolta nei suoi confronti. La cartella individuava la compagnia assicurativa quale responsabile in solido per il pagamento dell’imposta calcolata sull’intera sentenza, comprensiva di entrambi i rapporti giuridici dedotti.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in riforma della sentenza di primo grado, disponeva l’annullamento parziale della cartella e la riliquidazione dell’imposta in applicazione dell’art. 21, secondo comma, d.P.R. n. 131/1986, ritenendo che l’imposta andasse applicata solo in relazione al capo riferito all’accoglimento della domanda di manleva, trattandosi di litisconsorzio facoltativo. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’agente della riscossione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione disattende l’eccezione di inammissibilità del ricorso, rilevando che l’agente della riscossione ha interesse a richiedere il pagamento dell’imposta nei confronti di tutti i soggetti che sono parti del giudizio definito con la sentenza gravata dal tributo, a prescindere dall’esistenza di altro titolo giudiziale.
Nel merito, la Corte affronta la questione dell’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di registro in relazione alle sentenze rese in caso di litisconsorzio facoltativo. Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, afferma che l’imposta non colpisce la sentenza in quanto tale, ma i singoli rapporti giuridici in essa racchiusi, i quali, essendo scindibili, restano distinti e autonomamente tassabili. Ne consegue che l’imposta di registro deve essere richiesta con riguardo a ciascun rapporto sostanziale.
Quanto al recupero dell’imposta prenotata a debito, la Corte chiarisce che l’art. 60 del d.P.R. n. 131/1986 prevede che, nei casi di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, gli Uffici procedono al recupero dell’imposta prenotata soltanto nei confronti delle parti obbligate al risarcimento, senza che operi il principio di solidarietà di cui al precedente art. 57 dello stesso d.P.R.
La Corte rigetta quindi il ricorso, ritenendo corretta la decisione dei giudici d’appello che avevano limitato l’obbligazione della compagnia assicurativa al solo capo della sentenza relativo alla domanda di manleva, trattandosi di rapporto autonomo rispetto a quello risarcitorio.
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Nota della Redazione
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