Motivazione per relationem e onere di specificazione del motivo in cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 20207 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello motivata per relationem alla pronuncia di primo grado non è nulla quando la laconicità della motivazione non impedisca di appurare che il giudice d’appello è pervenuto alla condivisione del decisum previa valutazione dei motivi di gravame. Il controllo di legittimità, tuttavia, esige che il ricorrente in cassazione, in adempimento dell’onere di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., identifichi il tenore della motivazione del primo giudice e indichi quali critiche le erano state rivolte con l’atto di appello. In difetto, la Corte non è in grado di apprezzare la censura e il motivo è inammissibile o infondato.
Il Fatto
Il contribuente ricorreva contro un atto di contestazione emesso dall’Ufficio delle Dogane per il recupero di accise per un importo superiore a un milione di euro, oltre sanzioni. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la decisione era confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale.
Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Resiste con controricorso l’Amministrazione finanziaria. La questione centrale investe la validità della motivazione della sentenza d’appello, che aveva richiamato integralmente quella di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva la nullità della sentenza per violazione degli artt. 131 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per avere la Commissione regionale omesso di motivare sul rigetto dell’appello. La Corte richiama la giurisprudenza costante sull’apparente motivazione: essa ricorre quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi su cui ha fondato il convincimento, o quando, pur indicandoli, non segua una disamina chiara e sufficiente a consentire il controllo di logicità. La motivazione è apparente anche quando, graficamente esistente, non attinge il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Sezioni Unite n. 22232 del 2016; Sez. n. 13248 del 2020).
Nel caso concreto, però, la decisione impugnata, pur molto sintetica, aveva espresso con chiarezza e sufficienza le ragioni del decisum. Il motivo è pertanto infondato.
Il secondo e il terzo motivo — esaminati congiuntamente per connessione — denunciavano la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., lamentando che il richiamo alla sentenza di primo grado non bastasse a superare l’eccezione e che il giudice d’appello avesse dichiarato di non aver esaminato uno specifico motivo di gravame. La Corte ricorda che è nulla la sentenza d’appello motivata per relationem qualora la laconicità non consenta di appurare che la condivisione sia avvenuta attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi (Sez. VI n. 22022 del 2017).
Nella specie, invece, la Commissione regionale aveva preso in esame i motivi di impugnazione, rilevandone la sostanziale identicità alle censure proposte in primo grado, e aveva richiamato integralmente la motivazione del giudice provinciale. La Corte aggiunge che, quando si impugna una sentenza d’appello motivata per relationem, spetta al ricorrente, quale logica conseguenza dell’onere di specificazione e dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non solo identificare il tenore della motivazione del primo giudice, ma anche indicare le critiche rivoltele con l’appello, poiché la ritualità della motivazione per relationem non si può apprezzare senza quella conoscenza (Sezioni Unite n. 7074 del 2017).
Il contribuente aveva del tutto omesso di riportare la motivazione della Commissione provinciale, neppure allegata al ricorso. Tale lacuna è di per sé sufficiente a concludere che la critica alla motivazione per relationem sia stata svolta in modo inidoneo. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e contributo unificato.
Nota della Redazione
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