Estratto di ruolo non impugnabile senza interesse ad agire (Cass. civ. Sez. V n. 9885 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215 del 2021, si applica anche ai processi pendenti, poiché specifica e concretizza l’interesse ad agire a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. La norma seleziona i soli casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, plasmando l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica che può assumere diversa configurazione anche per sopravvenienza normativa fino al momento della decisione. Nei processi pendenti lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, mediante tempestivo ricorso alla rimessione in termini, nel grado di legittimità con deposito documentale ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione. In difetto di allegazione e prova dell’interesse, l’impugnazione dell’estratto di ruolo è inammissibile.
Il Fatto
Un contribuente impugna l’estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento emessa per il recupero dell’Irpef dovuta per l’anno di imposta 2006. La Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, lo dichiara inammissibile perché tardivo, rilevando che il contribuente era venuto a conoscenza della pretesa tributaria a seguito di un pignoramento presso terzi e che la cartella era stata notificata secondo il procedimento dell’irreperibilità assoluta.
Il contribuente ricorre per cassazione lamentando l’erronea valutazione della prova, l’omessa verifica delle modalità di notifica e la violazione dell’art. 140 cod. proc. civ. in combinato disposto con gli artt. 26 e 60, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, per mancata produzione della comunicazione di deposito in casa comunale.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso e conferma l’inammissibilità del ricorso introduttivo, pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. Il giudizio ha ad oggetto l’impugnativa di una cartella che si assume non notificata, a seguito dell’avvenuta cognizione della medesima tramite l’acquisizione di un estratto di ruolo.
Il punto dirimente è normativo. Con l’art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, il legislatore ha novellato l’art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973 introducendo il comma 4-bis, secondo cui l’estratto di ruolo non è impugnabile e il ruolo e la cartella invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione solo nei casi in cui il debitore dimostri un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La Corte richiama il proprio precedente a Sezioni Unite n. 26283 del 2022, che ha affermato l’applicabilità della disciplina ai processi pendenti, avendo essa specificato e concretizzato l’interesse alla tutela immediata, con conseguente manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1. La disposizione incide sulla pronuncia e si applica anche ai giudizi in corso.
Nei processi pendenti lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, con tempestiva rimessione in termini, istituto applicabile anche al processo tributario; nel grado di legittimità, mediante deposito documentale ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione, oppure, se occorrono accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. Nel caso concreto il ricorrente nulla ha dedotto sul proprio interesse ad agire, onde la conferma dell’inammissibilità dell’originario ricorso.
Il ricorso è rigettato; le spese di legittimità seguono la soccombenza e il ricorrente è condannato al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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