Motivazione apparente della CTR e nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 20240 del 19.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione apparente ricorre quando il provvedimento, pur materialmente esistente nella sua parte grafica, non rende percepibili le ragioni della decisione, perché composto da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice. L’anomalia motivazionale integra un error in procedendo e comportamento omissivo di violazione di legge costituzionalmente rilevante, ex art. 111, sesto comma, Cost. e art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., comportando la nullità della sentenza impugnata per cassazione. Il vizio va valutato dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Resta esclusa la sindacabilità in sede di legittimità della semplice motivazione insufficiente.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con sentenza n. 3135/05/17, respingeva l’appello proposto da una società contribuente e dai due soci avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso contro dodici avvisi di accertamento, quattro per IRAP e IVA e otto per IRPEF, relativi agli anni d’imposta 2007-2010.
Gli avvisi conseguivano al rinvenimento, presso una terza società, di una contabilità parallela della contribuente, come confermato dal legale rappresentante della società ospitante. I contribuenti impugnavano la sentenza di appello con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR reso motivazione omessa o apparente.
La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e n. 16599 del 2016: la motivazione è apparente quando, pur graficamente esistente, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Ad essa è sostanzialmente omogenea la motivazione perplessa e incomprensibile. In entrambi i casi il vizio, se risultante dal testo della sentenza impugnata, integra un error in procedendo e comporta la nullità della sentenza.
La Corte precisa altresì, richiamando Sezioni Unite n. 8053 del 2014, che è sindacabile la motivazione contraddittoria, che esprima contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre resta esclusa la sindacabilità della semplice motivazione insufficiente.
Nel caso di specie, la CTR aveva ritenuto che la contabilità parallela, la conoscenza della stessa e le dichiarazioni del legale rappresentante della terza società fossero elementi idonei a supportare l’accertamento. Tale statuizione è giudicata del tutto inidonea a chiarire le ragioni logico-giuridiche del rigetto dei plurimi rilievi, in fatto e in diritto, posti dai ricorrenti: è quindi ben lontana dal minimo costituzionale richiesto per la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Il primo motivo è pertanto accolto e assorbente degli altri, ad eccezione del quinto, rigettato. L’esistenza di molteplici questioni di fatto non esaminate impedisce una pronuncia nel merito, come richiesto dai ricorrenti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.