Accertamenti bancari: prova analitica e motivazione apparente della CTR (Cass. civ. Sez. V n. 6022 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale a favore dell’erario che non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza dell’art. 2729 cod. civ. Essa è superata dal contribuente solo con una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni singolo versamento e idoneità a dimostrarne l’estraneità a fatti imponibili. A tale onere corrisponde l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove per ciascuna operazione e di darne espressamente conto in sentenza. La motivazione che si limiti ad affermazioni apodittiche è apparente e determina la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, all’esito di indagini bancarie, emetteva nei confronti del contribuente un avviso di accertamento per l’anno 2004, recuperando a imposizione le somme oggetto di prelevamenti e versamenti sui conti correnti. L’importo era poi rideterminato in sede di accertamento con adesione, cui il contribuente non aderiva.
La CTP di Brindisi accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, rideterminando in misura minore i redditi non giustificati. La CTR della Puglia, sezione staccata di Lecce, accoglieva l’appello principale del contribuente e rigettava quello incidentale dell’ufficio. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi, entrambi incentrati sulla motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono esaminati congiuntamente. La Corte richiama la nozione consolidata di mancanza di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, riconducibile alla nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il vizio ricorre quando la motivazione manchi del tutto, ovvero quando le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum. Rilevano la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa, restando esclusa la mera insufficienza (Sezioni Unite n. 8053/2014, poi Cass. n. 22598/2018 e Cass. n. 6626/2022).
La Corte precisa inoltre che il giudice, esaminando le argomentazioni delle parti e i fatti di prova, non può limitarsi a enunciare il giudizio: deve descrivere il processo cognitivo seguito, contenuto «dinamico» della dichiarazione motivazionale (Cass. n. 32980/2018; Cass. n. 15964/2016).
Sul piano sostanziale, la Corte ricorda l’orientamento consolidato: le presunzioni legali degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 possono essere superate solo con una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento (Cass. n. 13112/2020; Cass. n. 26111/2015; Cass. n. 18081/2010; Cass. n. 22179/2008; Cass. n. 26018/2014). All’onere del contribuente corrisponde l’obbligo del giudice di verifica rigorosa delle prove per ogni movimentazione e di darne conto in sentenza (Cass. n. 17857/2021).
Nel caso concreto, il giudice d’appello non ha assolto tali obblighi. Pur in presenza di versamenti per un importo complessivo rilevante, la CTR ha affermato in modo apodittico che il ricorrente aveva giustificato in maniera dettagliata e probante le singole operazioni, senza indicare la verifica compiuta sulle risultanze probatorie. Quanto all’appello incidentale dell’ufficio, la CTR ha richiamato una generica differenza tra provenienza e destinazione delle somme e la non contestazione dell’ufficio, argomento inconferente poiché l’ufficio era appellante sul punto. La motivazione è dunque complessiva e generica, da ritenersi apparente.
Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame, con regolazione delle spese del giudizio di legittimità demandata al giudice del rinvio.
Nota della Redazione
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