Comodato di casa familiare e prova presuntiva: valutazione riservata al merito (Cass. civ. Sez. III n. 20248 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La destinazione del bene concesso in comodato alla soddisfazione di esigenze familiari del comodatario costituisce un accertamento di fatto, che il giudice di merito può desumere anche per presunzioni, la cui valutazione è riservata al suo discrezionale apprezzamento. La scelta dei fatti noti posti a base del ragionamento inferenziale e il giudizio sui requisiti di gravità, precisione e concludenza sono sindacabili in sede di legittimità solo per le circoscritte anomalie motivazionali rilevanti ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. Il provvedimento di ammissione di una prova testimoniale, adottato in difetto di una rituale istanza, è affetto da nullità relativa, con conseguente onere della parte interessata di proporre tempestiva eccezione nei termini dell’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ.; in mancanza, la questione resta preclusa anche nel giudizio di legittimità. La rituale acquisizione di un mezzo istruttorio ne consente l’utilizzo per la formazione del convincimento del giudice, restando irrilevanti le modalità con cui esso è stato veicolato nel compendio istruttorio.

Il Fatto

I ricorrenti avevano domandato la risoluzione di un contratto di comodato avente ad oggetto un immobile, oltre alla condanna della comodataria al rilascio del cespite. Il Tribunale, ritenuta non dimostrata la destinazione ad uso familiare dell’immobile, aveva accolto la domanda.

La Corte d’appello, in riforma, ha accolto l’impugnazione della comodataria e ha rigettato le domande degli originari istanti. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la controricorrente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava l’ammissione della prova testimoniale disposta in appello, istanza a dire dei ricorrenti rigettata in primo grado e non ritualmente riproposta. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile: l’ammissione della prova testimoniale in difetto di rituale istanza è viziata da nullità relativa, perché i limiti di ammissibilità della prova sono posti nell’interesse delle parti e non in un interesse trascendente rispetto ad esse. Ne deriva l’onere di tempestiva eccezione ex art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., onere non assolto dai ricorrenti, che non avevano indicato come e quando si fossero doluti del provvedimento ammissivo in appello.

Il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115, 116 e 345 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ammesso capi di prova già articolati in primo grado in funzione di una domanda di accertamento di donazione. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi: la qualificazione del rapporto come comodato di casa familiare, non contestata in appello, era coperta da giudicato interno, e i ricorrenti non hanno mosso alcuna critica a questa argomentazione.

Il terzo motivo lamentava l’assenza del vincolo di destinazione a esigenze familiari, non inferibile dalla prova testimoniale né dagli indici presuntivi. La Corte lo ha dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo: da un lato, la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito, salvo il vizio motivazionale; dall’altro, la doglianza sugli indizi presuntivi si risolve in un’apodittica negazione della loro idoneità asseverativa. I requisiti di precisione, gravità e concordanza sono apprezzamenti di fatto, sindacabili solo per le anomalie dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., nella specie nemmeno adombrate.

Il quarto motivo contestava l’utilizzo, a fini di prova del comodato familiare, di una missiva prodotta in primo grado dagli attori e non invocata dalla resistente come elemento presuntivo. Il motivo è in parte inammissibile, perché attinge la vis presuntiva di un fatto indiziante valutato singolarmente e non nelle sue interferenze con le altre circostanze; in parte infondato, in applicazione del principio di acquisizione della prova, che rende irrilevanti le modalità con cui il mezzo è stato veicolato nel compendio istruttorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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