Difetto di legittimazione passiva deducibile solo su fatti già acquisiti ex actis (Cass. civ. Sez. III n. 16814 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il difetto di titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio, attiva o passiva, integra una mera difesa che può essere opposta in ogni stato e grado del processo, compreso il giudizio di legittimità, senza soggiacere ad alcuna decadenza processuale. Tale facoltà incontra tuttavia il limite del necessario riferimento a fatti già acquisiti al thema decidendum e al thema probandum nel giudizio di primo grado. La mera difesa non esige una specifica allegazione di parte, ma presuppone che gli elementi su cui si fonda risultino ex actis, cioè siano già stati ritualmente acquisiti sul piano probatorio. Spetta alla parte che la propone dimostrare, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., che i fatti posti a base della difesa facevano già parte del corredo delle risultanze di prime cure.

Il Fatto

Un imprenditore agricolo ha convenuto in giudizio davanti al Trib. Sondrio la società alla quale aveva conferito mandato per la presentazione della domanda unica di aiuto, lamentando l’omessa richiesta di accesso alla riserva nazionale per il periodo 2015-2020. Il Tribunale ha accertato l’inadempimento della convenuta e l’ha condannata al risarcimento, quantificato nell’importo indicato dai consulenti del ricorrente.

La Corte d’Appello di Milano ha respinto l’impugnazione della società mandataria, confermando l’inadempimento del contratto e riducendo il risarcimento a una somma inferiore. La Convenuta ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, incentrato sulla propria carenza di legittimazione passiva. Il ricorrente vittorioso ha resistito e proposto ricorso incidentale, lamentando l’omesso computo della componente greening nella quantificazione del danno.

La Motivazione della Corte

La ricorrente principale deduce la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Sostiene che il mandato sarebbe stato conferito a un ente diverso, munito di altra partita IVA, e che altra ancora sarebbe la società che ha materialmente predisposto la domanda. Da qui l’assunto che il difetto di legittimazione passiva possa essere eccepito in ogni fase del processo, anche in cassazione, senza incorrere in alcuna decadenza, trattandosi di mera difesa.

Il motivo è dichiarato inammissibile. La Corte muove dal principio per cui il difetto di titolarità attiva e passiva può essere eccepito in qualunque momento del processo, e finanche nel giudizio di legittimità, ferma la formazione del giudicato interno. Rileva però, su un piano distinto, che i fatti o i documenti su cui la difesa si fonda devono essere già entrati nel thema decidendum e nel thema probandum di prime cure.

La mera difesa, al pari dell’eccezione in senso lato, non è condizionata all’onere di allegazione dei fatti rilevanti né al rispetto dei termini di preclusione. È però subordinata all’emergenza ex actis degli elementi su cui può essere rilevata d’ufficio o dedotta dalla parte interessata. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 10531 del 2013, che hanno composto il contrasto tra la tesi della rilevabilità d’ufficio, purché risultante dagli atti, e quella dell’allegazione in limine litis, ritenendo necessaria non la specifica allegazione, ma la già avvenuta acquisizione documentale del fatto.

Su questa base la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, in ossequio all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., che i fatti posti a fondamento della difesa erano già nella disponibilità del giudice di prime cure. Pur trattandosi di errore processuale di cui la Corte è giudice anche nel fatto, questa non può procedere a una ricerca autonoma, ma solo a una verifica degli elementi ritualmente acquisiti.

Dall’inammissibilità del ricorso principale discende la perdita di efficacia, ex art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., del ricorso incidentale tardivo, la cui disamina resta assorbita. Le spese seguono la soccombenza, con condanna della ricorrente alla rifusione in favore della controparte e al versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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