Inammissibile il ricorso che non censura la ratio della sentenza (Cass. civ. Sez. I n. 23601 del 20.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, il ricorso che denunci errores in procedendo deve contestare in termini puntuali e autosufficienti la ratio decidendi della pronuncia impugnata. Non è sufficiente prospettare genericamente il fatto processuale di cui si invoca il riscontro, poiché il vizio di attività non è rilevabile d’ufficio e la Corte non può ricercare autonomamente i documenti. La mancata specifica censura dei rilievi motivazionali che sorreggono la decisione rende il motivo inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente, beneficiario di un contributo per la ricostruzione di immobili distrutti dal sisma, citava il Comune dinanzi al Tribunale per ottenere l’accertamento della responsabilità dell’ente in ordine alla mancata rideterminazione del contributo e alla mancata assegnazione di un lotto edificabile. La domanda era rigettata in primo grado.
Proposto appello, la Corte territoriale lo dichiarava improcedibile, rilevando che l’appellante si era costituito depositando solo copie scannerizzate in formato .pdf delle ricevute di accettazione e consegna, non idonee a comprovare la notificazione dell’atto e la tempestività dell’iscrizione a ruolo. Avverso tale pronuncia il soccombente ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione del vizio dedotto come error in procedendo. In tale ipotesi il giudice di legittimità diviene giudice del fatto processuale e può esaminare direttamente gli atti, ma il ricorrente deve rappresentare in modo puntuale e autosufficiente gli elementi che sostanziano il fatto processuale invocato, poiché l’error in procedendo non è rilevabile d’ufficio.
Il ricorrente si era limitato ad affermare che l’atto era stato notificato a mezzo p.e.c. e che la prova era stata data con il deposito del formato .pdf della ricevuta. Tali prospettazioni non colgono i rilievi della Corte territoriale, che aveva escluso la possibilità di accertare il contenuto del messaggio e l’univoca riferibilità delle ricevute all’atto di appello.
La Corte riconosce che alcune affermazioni della pronuncia impugnata non si conformano alla propria elaborazione, secondo cui l’omesso deposito degli originali telematici non determina l’improcedibilità quando il destinatario della notifica sia in grado di verificare la conformità, dovendosi privilegiare il principio di strumentalità delle forme. Tuttavia, nel caso concreto, il ricorrente non aveva censurato il triplice rilievo sulla impossibilità di desumere la data di notifica dalle ricevute in .pdf, né il rilievo sul file .eml prodotto dal Comune, privo di allegati.
Determinante è il principio per cui la mancata costituzione in termini dell’appellante determina automaticamente l’improcedibilità dell’appello, a prescindere dalla condotta dell’appellato. La verifica della tempestività delle impugnazioni è sottratta alla disponibilità delle parti e va eseguita ex officio dal giudice. Il motivo è dunque inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.