Onere della prova e censure in cassazione sulla valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. I n. 16159 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 2697 c.c., censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., è configurabile soltanto quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, e non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove proposta dalle parti. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile come vizio di legittimità solo se il giudice dichiari di non osservare la regola o giudichi su prove non introdotte dalle parti, non anche quando attribuisca maggior forza di convincimento ad alcune prove. La denuncia della ricostruzione indiziaria ex art. 2729 c.c. è ammessa solo ove il giudice affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti. Il travisamento della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, o nei vizi di cui all’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., ove il fatto probatorio sia stato punto controverso.

Il Fatto

La società ricorrente, debitrice ceduta, aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla cessionaria di un credito di complessivi euro 84.700,00, vantato dalla cedente e trasferito pro solvendo a titolo di garanzia. Il Tribunale di Torino aveva respinto l’opposizione e la Corte d’appello di Torino ha confermato la decisione, escludendo la nullità del negozio di cessione del credito e ritenendo esistente il credito oggetto di trasferimento.

Secondo il giudice distrettuale, l’esistenza delle fatture, la rituale notificazione delle cessioni, l’assenza di rilievi della debitrice nei confronti della cedente e della banca, nonostante i solleciti, e la genericità delle contestazioni fondavano presuntivamente l’effettiva esistenza dei crediti ceduti. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione in due motivi; la controricorrente ha resistito, mentre l’intimata non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato anzitutto il primo e il secondo motivo, con i quali la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1260 e 1264 c.c., dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 645 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello fondato la prova piena del credito anche sul silenzio serbato dal debitore e sulla genericità delle contestazioni.

Il Collegio ha rilevato che la Corte territoriale non ha affatto invertito l’onere della prova, avendo espressamente ritenuto che esso gravava sulla creditrice e avendo poi espresso un giudizio di merito sul raggiungimento della piena prova, fondato sulle fatture prodotte, sulla mancata contestazione extraprocessuale e sull’argomento di prova della condotta processuale. Si tratta di valutazione riservata al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità.

Quanto all’art. 115 cod. proc. civ., la Corte ha ricordato che la sua violazione è deducibile solo ove il giudice abbia dichiarato di non osservare la regola o abbia giudicato su prove non introdotte dalle parti, non anche quando abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove. Analogamente, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. solo se il giudice abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove.

Il tema del travisamento della prova è stato affrontato richiamando le Sezioni Unite n. 5792 del 2024: il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, mentre, ove il fatto probatorio sia stato punto controverso, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.. Nel caso in esame la ricorrente, vertendosi su un fatto sostanziale, avrebbe dovuto articolare la censura di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ciò che non è avvenuto.

La Corte ha infine escluso che l’esistenza del credito sia fondata sul solo valore probatorio della fattura, poiché essa è stata desunta da un complesso di elementi valutati globalmente sul piano delle presunzioni, alla fattura potendosi attribuire valore indiziario quanto all’esecuzione delle prestazioni (richiamate Cass. n. 299 del 2016 e Cass. n. 15383 del 2010).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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