Detrazione Iva negata per operazioni soggettivamente inesistenti e prova della consapevolezza (Cass. civ. Sez. V n. 20468 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di Iva, quando l’Amministrazione finanziaria contesta che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno in una frode carosello, ha l’onere di provare, anche in via presuntiva e mediante elementi oggettivi e specifici, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta. Assolto tale onere, incombe sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Non assumono rilievo, a tal fine, la regolarità formale delle scritture, l’effettuazione dei pagamenti, la conformità alle procedure di Know Your Customer né l’assenza di un dimostrato vantaggio economico.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate emetteva, nei confronti di una società contribuente operante nel trading di quote di emissione di CO2, un avviso di accertamento con cui recuperava, per il 2009, l’Iva indebitamente detratta, oltre interessi e sanzioni, in relazione a fatture passive ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti. La società era considerata soggetto filtro nel mercato delle quote e dei certificati verdi, avendo acquistato i beni da fornitori esteri rivelatisi missing traders nell’ambito di operazioni riconducibili a frodi carosello.

Il ricorso della contribuente veniva rigettato dalla Commissione tributaria provinciale e la decisione era confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale. La società proponeva allora ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, resistito dall’Amministrazione finanziaria.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i primi tre motivi, dichiarando inammissibili il primo e il secondo e infondato il terzo. Il Collegio richiama la giurisprudenza unionale e la propria consolidata linea interpretativa: in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, anche potenziale, del cessionario, dimostrabile mediante presunzioni semplici ai sensi dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1973.

La prova può dirsi raggiunta quando gli indizi sono idonei a “porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto” circa la sostanziale inesistenza del contraente, secondo il criterio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità e unionale. Nel caso concreto, la Commissione regionale ha valorizzato molteplici elementi oggettivi e specifici: prezzi inferiori all’ordinario, utilizzo sistematico di conti correnti presso Paesi non collaborativi inseriti nella black list, identica sede sociale di alcune fornitrici, costituzione di più società ad opera dei medesimi soggetti, apertura dei conti presso un’unica dipendenza estera e omesso versamento dell’Iva da parte delle apparenti fornitrici.

La Corte ribadisce poi il riparto dell’onere probatorio. Raggiunta la prova presuntiva dell’Amministrazione, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede, ossia l’assenza di consapevolezza e l’adozione della diligenza massima esigibile. Non valgono, a tal fine, la regolarità delle scritture e dei pagamenti, la neocostituzione della società, il rispetto delle procedure KYC, il margine di guadagno modesto e la mancanza di benefici: circostanze ritenute inidonee a superare gli indizi, in un giudizio globale e non atomistico degli stessi.

Quanto al quarto motivo, la Corte esclude sia l’errore sul fatto ex art. 6 d.lgs. n. 472/1997, stante la colpa positivamente accertata, sia l’errore incolpevole di diritto, non ravvisandosi una condizione di oggettiva e inevitabile incertezza normativa. Infondata è anche l’invocazione del favor rei legato all’introduzione del reverse charge, poiché il regime d’inversione contabile non muta il presupposto della detrazione in caso di operazioni inesistenti.

Il quinto motivo è infine rigettato. La Corte richiama l’art. 7 d.lgs. n. 472/1997, che consente la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo in presenza di circostanze eccezionali, ma rileva che il giudice di appello ha escluso, con apprezzamento non sindacabile, la sussistenza di tali circostanze nella specie. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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