Soggettività passiva IMU del concessionario di beni del patrimonio indisponibile comunale, con applicazione analogica della disciplina dettata per le aree demaniali (Cass. civ. Sez. 5 n. 10350 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, sussiste la soggettività passiva del concessionario di beni del patrimonio indisponibile del Comune, ricorrendo l’eadem ratio della disposizione che l’ha individuata per il concessionario di beni demaniali, considerato che entrambe le categorie appartengono a quella generale dei beni pubblici e non sussiste tra loro una sostanziale differenza quanto alla funzione esercitata. Il presupposto del tributo si identifica, nell’uno e nell’altro caso, nel godimento del bene oggetto di concessione, a prescindere dalla qualificazione del rapporto concessorio come avente effetti reali o obbligatori.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui Roma Capitale aveva recuperato l’IMU non versata per l’anno 2016 su un fabbricato edificato dalla stessa su un terreno ricevuto in concessione con convenzione del 2007 e compreso nel patrimonio indisponibile del Comune. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio confermava la sentenza di prime cure, ravvisando, in favore della concessionaria, la configurabilità di un diritto reale di godimento sulla base delle clausole della convenzione.
La società ricorreva per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 9 del d.lgs. n. 23/2011, 822 ss. cod. civ., 934 ss. cod. civ., 1021 e 1140 cod. civ., sostenendo che il concessionario di beni patrimoniali indisponibili non può essere soggetto passivo dell’imposta non essendo proprietario del fabbricato realizzato sul suolo oggetto di concessione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, richiamando il quadro normativo di successione tra i tributi locali sugli immobili. Con riguardo all’ICI, l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, nel testo novellato dall’art. 18, comma 3, della legge n. 388/2000, dispone che nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario. La platea dei soggetti passivi è stata così allargata, con decorrenza dall’anno 2001, includendovi anche il concessionario di area demaniale che in precedenza non era soggetto d’imposta, rendendo irrilevante l’accertamento circa la natura reale od obbligatoria degli effetti della concessione.
La medesima regola è stata confermata, per l’IMU, dall’art. 9, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 23/2011 e, da ultimo, dall’art. 1, comma 743, terzo periodo, della legge n. 160/2019, che hanno pedissequamente ribadito che nel caso di concessione di aree demaniali il soggetto passivo è il concessionario.
La Corte ha quindi affrontato il tema dell’estensione di tale disciplina ai beni del patrimonio indisponibile, valorizzando il precedente, già affermato in materia di ICI, secondo cui la soggettività passiva del concessionario di detti beni discende dall’eadem ratio che la giustifica per i beni demaniali, attesa l’appartenenza di entrambe le categorie alla generale categoria dei beni pubblici. Il presupposto del tributo si identifica, in entrambi i casi, nel godimento del bene oggetto di concessione: tale indice concreto è rivelatore di capacità contributiva. La Corte ha così colmato la lacuna normativa, affermando la soggettività passiva ai fini IMU anche del concessionario di beni patrimoniali indisponibili, nel solco del recente arresto delle Sezioni di questa Corte (n. 18946 del 2025).
La Corte ha precisato che è irrilevante la qualificazione della convenzione come appalto o come concessione-contratto, rimarcando che l’attribuzione a privati dell’utilizzazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile è sempre riconducibile alla figura della concessione amministrativa. La valutazione circa la natura del rapporto non può condurre a escludere la soggettività passiva del concessionario, essendo il presupposto impositivo tipizzato nell’attribuzione provvedimentale del godimento esclusivo e temporaneo del bene.
Quanto all’istanza di rimessione alle Sezioni Unite, fondata su una proposta di definizione anticipata formulata in altro procedimento tra le stesse parti, la Corte l’ha reputata non significativa, atteso che la proposta non rivela funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con esclusione della condanna ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., in ragione della recente formazione dell’orientamento e della diversa ratio della decisione rispetto alla proposta del giudice proponente.
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Nota della Redazione
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